Bonus affitto 2022, le novità su chi può beneficiare dell'agevolazione
Grazie alle ultime disposizioni, potranno usufruirne da gennaio a marzo 2022 anche le imprese operanti nel settore della gestione delle piscine se soddisfano determinati requisiti
Tra le novità sulle agevolazioni ce n'è anche una che riguarda il bonus affitto, che consiste in un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Secondo quanto è stato stabilito, potranno usufruirne anche le imprese operanti nel settore della gestione delle piscine
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Il bonus, nato per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, era stato introdotto dal cosiddetto 'Decreto Rilancio'
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Come ricostruisce Informazione Fiscale, l'agevolazione è stata riproposta nel cosiddetto 'Decreto Sostegni Ter' e, nell'iter di conversione del provvedimento, si è deciso di ampliare il raggio d'azione. La novità va incontro alle richieste che Marco Sublimi, rappresentante del coordinamento nazionale delle associazioni dei gestori delle piscine italiane, aveva rivolto al Ministero dello Sviluppo Economico
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Anche queste imprese avranno quindi la possibilità di usufruire dell'agevolazione per i mesi concordati: gennaio, febbraio e marzo 2022. È stata infatti bocciata la proposta del Ministero del Turismo che aveva chiesto di confermare la misura per tutto il primo semestre del 2022
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Attenzione, però. Il bonus non è destinato a tutti ma solo ai soggetti che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019
Così come gli altri operatori economici interessati, anche i nuovi soggetti che sono stati inclusi dovranno comunque presentare un'apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per ottenere il bonus
Secondo quanto è stato precedentemente stabilito, il credito d'imposta è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo
La percentuale si abbassa al 30% "in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo"
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è invece determinato nella misura del 50%. Nel testo si legge anche che "qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d’azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"