Bonus fiscali: ecco le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC
L’Organismo Italiano Contabilità ha pubblicato la “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”. Il documento nasce da una richiesta di parere dell’Agenzia delle Entrate sulle “modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi"
L’OIC ha pubblicato la “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”. Lo riferisce Ipsoa. L’Agenzia delle Entrate aveva infatti chiesto un parere a proposito delle “modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”
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I quesiti posti dall’Agenzia delle Entrate sono: contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale, contabilizzazione della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente, contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto e contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione
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Alla società committente è riconosciuto un beneficio fiscale che può essere utilizzato in detrazione d’imposta, in quote annuali sull’IRES di periodo, o essere ceduto. Il beneficio fiscale consiste in un credito tributario che ammette due forme di realizzazione: attraverso l’istituto della detrazione e attraverso la cessione. Il credito deve essere contabilizzato per le sue caratteristiche come un contributo in conto impianti
Il credito tributario andrà iscritto in bilancio ai sensi dei paragrafi 87-88 dell’OIC 16 solo quando si avrà la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati
In contropartita al credito tributario la società può attuare la diretta riduzione dell’investimento sostenuto oppure fare l’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta. Se si opta per lo sconto in fattura, la società committente dovrà rilevare il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto
Secondo quando evidenzia l’OIC, vanno considerati alcuni aspetti: al credito in oggetto vanno applicate tutte le disposizioni in tema di valutazione dei crediti previste dall’OIC 15; in sede di rilevazione iniziale, l’OIC 15 (paragrafo 41) prevede che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato; dopo l’avvenuta iscrizione iniziale la società rileva un provento finanziario, determinato applicando il tasso di interesse effettivo che si calcola alla rilevazione iniziale del credito
Il provento finanziario è quindi rilevato lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale; l’OIC 15 (paragrafo 51) prevede che se la società, dopo la rilevazione iniziale, rivede le proprie stime dei flussi finanziari futuri, dovrà necessariamente rettificare il valore contabile del credito. Nel caso in cui il contributo ricevuto sia relativo a beni iscritti nelle rimanenze si applica il paragrafo 14 dell’OIC 13: le rimanenze devono iscritte al netto del contributo
La società commissionaria che ha realizzato l’investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente iscrive il ricavo in contropartita a un credito corrispondente alla somma dell’ammontare regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell’OIC 15 e del valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell’OIC 15
La differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento. La società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso rileva nei proventi finanziari (voce C16d) l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione e negli oneri finanziari (voce C17) la differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla cessione
Anche la società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’OIC 15. Essa potrà utilizzare il credito tributario in compensazione o cederlo
Alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese vengono applicate le medesime regole delle società con bilancio redatto in forma ordinaria. Queste ultime, però, hanno la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato
L’OIC 15 conferma le informazioni da riportare in nota integrativa con particolare riferimento ai criteri applicati nella valutazione dei crediti. Le società committenti devono anche riportare le informazioni previste dal paragrafo 90 dell’OIC 16 sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti