
Bonus baby sitter, gli ultimi aggiornamenti Inps: cosa possono richiedere i genitori
Fino al 30 giugno 2021 ci sarà la possibilità di fare domanda per uno o più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting o per servizi integrativi per l'infanzia, per i figli conviventi minori di 14 anni. Ecco a chi spetta l'agevolazione

Bonus baby sitter: l’Inps precisa con una nota che è stata introdotta, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting o per servizi integrativi per l'infanzia, per i figli conviventi minori di 14 anni
La nota dell'Inps
La nota dell’Inps ricorda le categorie di lavoratori a cui può essere riconosciuto il bonus
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L’agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps

Rientra poi il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza Covid-19

Sono inclusi inoltre i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari

Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari

Inps informa che sta provvedendo all'adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il libretto famiglia

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

Ma nel caso di iscrizione a qualcuno di questi servizi si ricorda l’incompatibilità con il bonus asilo nido

Il bonus può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro