
Bonus Mobili: spetta anche ai contribuenti che accedono al Sismabonus e al Superbonus
Secondo quanto chiarisce il governo in risposta a una delle Faq presenti sul sito della presidenza del Consiglio, il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus e per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’incentivo è una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione

Il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che accedono al sismabonus e al superbonus per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giungo 2022
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È quanto chiarisce il governo in risposta a una delle Faq presenti sul sito della presidenza del Consiglio
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Il bonus mobili, confermato dalla manovra anche per il 2021, è una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione
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La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica

“Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia, il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus”, si legge

Spetta inoltre “per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio”

Si può dunque ottenere il bonus per acquistare arredi e grandi elettrodomestici di elevata classe energetica anche nel caso in cui i titolari delle detrazioni Irpef spettanti nelle due fattispecie (sismabonus ed ecobonus al 110%) optino in alternativa per la cessione del credito d’imposta corrispondente o per lo sconto immediato in fattura

Il bonus mobili, chiarisce ancora il governo, spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito

Tale possibilità è peraltro riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio

Con la clausola che il bonus mobili, per sua natura, non è invece cedibile

Per quanto riguarda invece il tetto di spesa, si applica quello relativo all’anno dei lavori

Per quelli pagati nel 2021 si fruisce di un bonus mobili di 16mila euro