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Buoni fruttiferi postali antecedenti al 1999, Cassazione: "Lo Stato può cambiare il tasso"

Economia

L'interesse pagato poteva essere modificato anche attraverso un decreto ministeriale e senza avvisare il titolare dal 1973 al 1999. Poi è intervenuta un'abrogazione ma per i vecchi titoli valgono le norme anteriori

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Il tasso di interesse dei buoni fruttiferi anteriori al 1999 può essere modificato dallo Stato senza avvisare il titolare. Lo ha stabilito la Cassazione. Le Sezioni Unite hanno respinto l’istanza di un uomo di Palermo che aveva chiesto di vedersi riconoscere il tasso previsto nel frontespizio dei titoli che aveva sottoscritto. Poste e Cassa depositi e prestiti invece avevano riconosciuto un tasso più basso, in virtù di un decreto ministeriale del 1986.

La norma del codice postale

Prima del 1999, infatti, vigeva una norma del Codice postale (l'articolo 173 del 1973) in base alla quale lo Stato poteva cambiare il tasso di interesse, appunto, con un semplice decreto ministeriale e senza informare il titolare di buoni. Nel 1999 è poi intervenuta una modifica legislativa che però, secondo la Cassazione, non può essere applicata ai buoni fruttiferi antecedenti a quell’anno. La Suprema Corte ha precisato che "la norma abrogatrice aveva infatti previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti volti a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori”.

La vicenda del risparmiatore palermitano

Il risparmiatore aveva sottoscritto una serie di buoni fruttiferi a partire dal 1982, con un interesse fino al 16%, ma al momento di cambiarli, nel 2004, si è sentito dire che nel 1986 era intervenuta, tramite decreto ministeriale, una modifica al ribasso dei tassi di interesse. La somma ottenuta era stata così meno della metà di quella che si aspettava di ricevere. Sia il tribunale, che la corte d'appello, cui si era rivolto in contenzioso con Poste e Cassa depositi e Prestiti avevano già respinto la sua richiesta di riscuotere gli ulteriori interessi.