Definiti modalità e tempi del provvedimento contenuto nella Legge di bilancio, riservato a persone che si trovano in difficoltà economica: si paga tra il 16 e il 35 percento del dovuto, in base all'Isee familiare. La richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile
L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato sul proprio sito il modello per presentare la domanda di adesione al "saldo e stralcio" delle cartelle, il provvedimento contenuto nella legge di Bilancio 2019 che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta. La percentuale ridotta di cui è possibile usufruire varia, in base alla situazione economica del contribuente, dal 16 al 35 percento dell'importo dovuto già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora. Il modello “saldo e stralcio” deve essere presentato entro il 30 aprile. In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al "saldo e stralcio", come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla cosiddetta rottamazione-ter.
Chi può aderire
La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.
Percentuale varia in base a reddito Isee
L'Agenzia spiega che sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal "saldo e stralcio" senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà il 16% dell'importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 e 20mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Come si può pagare
Nel modello - spiega ancora l'Agenzia - bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento "saldo e stralcio". Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dall’1 dicembre 2019.
Scadenze e versamenti
Il modello deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella Pec della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle Pec è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il "saldo e stralcio" oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell'art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.