Eutanasia, suicidio assistito, biotestamento: ecco le differenze

Cronaca

Ambra Orengo

La questione del fine vita ha sollevato negli ultimi 20 anni in Italia un acceso dibattito pubblico e politico. Al momento, nel nostro Paese sono garantiti alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla legge sul testamento biologico

Dj Fabo, Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e, prima ancora, Elena Moroni. Le loro sono le vicende più note legate al tema del fine vita, che hanno alimentato in Italia un dibattito che dura da ormai 20 anni. La prima proposta di legge per regolare la questione risale al 1984 e da allora sono stati più di dieci gli abbozzi bipartisan che però non hanno portato ad alcuna legge. Nel settembre 2013 una proposta di iniziativa popolare, voluta dall’Associazione Coscioni e firmata da più di 100 mila persone, è stata depositata alla Camera. Il punto chiave è la depenalizzazione del reato di eutanasia volontaria. Il testo che invece è diventato legge è quello sul testamento biologico: entrato in vigore nel gennaio 2018, stabilisce la possibilità di “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”. Il 24 ottobre 2018 la Corte Costituzionale ha invece deciso di rinviare al 2019 il proprio verdetto sull'aiuto al suicidio, in relazione alla vicenda di Dj Fabo, chiedendo un intervento del Parlamento per colmare quello che è stato definito come "un vuoto legislativo". Parlamento che però non si è espresso, non riuscendo a trovare un accordo. Ecco le differenze tra i vari termini legati al fine vita e la situazione normativa in Italia.

L’eutanasia

Eutanasìa, in greco antico, significa letteralmente "buona morte". Oggi con questo termine si definisce l’intervento medico che procura la morte di una persona consenziente, malata o menomata in modo permanente. Si distingue principalmente in due tipologie. Si parla di eutanasia attiva quando viene somministrato un preparato o praticato un attoche determina direttamente la morte del paziente. Si parla, invece, di eutanasia omissiva/passiva quando si sospendono tutte le cure, in modo particolare l’alimentazione e l’idratazione, al fine di affrettare la morte del paziente. Per quanto riguarda la situazione legislativa italiana, il ricorso all’eutanasia attiva non è in alcun modo normata e, anzi, è assimilabile all’omicidio volontario. Nei casi in cui si dimostri il consenso del malato, si tratta del reato di omicidio del consenziente e le pene vanno dai 6 ai 15 anni di carcere. Dall’altra parte però, la sospensione delle cure, cioè il principio su cui si basa l’eutanasia passiva, è considerata un diritto inviolabile in base all’articolo 32 della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”). In base a questo principio, in passato i tribunali hanno deciso di prosciogliere i medici che ne hanno fatto ricorso (ad esempio nel caso di Piergiorgio Welby) anche quando la sospensione delle cure riguardava l'aspetto più controverso dei trattamenti sanitari che forniscono alimentazione e nutrizione. Su quest'ultimo punto hanno fatto chiarezza le norme sul biotestamento entrate in vigore nel gennaio 2018. Inoltre, la terapia del dolore, le cure palliative e il rifiuto dell’accanimento terapeutico non sono considerate eutanasia.

Il suicidio assistito

A differenza dell’eutanasia, nel suicidio assistito il medico non compie in prima persona l’atto necessario per porre fine alla vita e alle sofferenze del malato. In questo caso, il medico si limita a fornire al paziente i mezzi utili a compiere questo gesto, senza intervenire direttamente. Ad esempio, Dj Fabo ha posto fine alla sua vita mordendo un pulsante che ha attivato l’iniezione di un farmaco letale (LA SUA STORIA). Così come l’eutanasia, anche il suicidio assistito è considerato un reato dalla legge italiana ed è equiparato alla istigazione o aiuto al suicidio. Nel novembre 2017, però, il tribunale di Milano si è pronunciato in maniera nuova sulla questione, stabilendo che non si può ostacolare la volontà di chi vuole recarsi all’estero per ottenere il suicidio assistito. Inoltre, il caso di Dj Fabo e del processo nei confronti di Marco Cappato, arrivato di fronte alla Corte Costituzionale per stabilire l’illegittimità o meno del reato di istigazione al suicidio, potrebbe imprimere un'ulteriore svolta alla questione. Il 24 ottobre 2018 la Consulta ha rimandato la sua decisione, chiedendo al parlamento di colmare il vuoto legislativo. "L'attuale assetto normativo sul fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione", scrivono i giudici della Corte. Le forze politiche però negli undici mesi successivi non sono riuscite a trovare un accordo e a legiferare in materia. 

La sedazione profonda

Come si legge sul sito dell’Associazione Luca Coscioni, la sedazione palliativa continua profonda non porta alla morte del paziente ma ha lo scopo di ridurre o abolire la percezione del dolore provato dalla persona. Quest’ultima viene addormentata continuando a respirare autonomamente fino all’eventuale perdita di coscienza, che può essere continuativa fino al decesso naturale. La somministrazione di questo tipo di sedazione – tramite infusione continua di un farmaco che consente di ottenere una riduzione intenzionale della vigilanza – è praticata in accordo con il paziente da un medico anestesista. Prima dell’entrata in vigore della legge sul “biotestamento”, non tutti i medici erano convinti della possibilità di effettuare la sedazione profonda. Nonostante molti ne rintracciassero la possibilità all’interno della legge 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore, il fatto che mancasse all’interno di questo testo un riferimento esplicito alla pratica, frenava alcuni medici dall’aiutare i propri pazienti attraverso la sedazione profonda. Ora, con l’introduzione della nuova normativa, i termini della questione sono stati stabiliti con precisione.

Il "biotestamento"

Il Senato, il 14 dicembre 2017, ha approvato la legge sul cosiddetto “testamento biologico”, intitolata Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). La legge n.219 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Composta da otto articoli, la norma mette un primo punto su una questione a lungo dibattuta nel nostro Paese e stabilisce la possibilità di “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. In questo modo, ogni maggiorenne capace di intendere e di volere, può disporre, “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”, le proprie volontà. La norma si basa, come recita l’articolo 1 e come sancito dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, sulla “tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”. Il “consenso informato” stabilito dalla norma garantisce quindi la possibilità di decidere sulle proprie cure e il diritto di “rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi trattamento sanitario”, compresi la nutrizione e l’idratazione artificiale. Altri punti importanti contenuti e ribaditi nella legge sono il divieto di “ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure, in caso di pazienti in imminenza di morte” e il ricorso alla sedazione profonda, in accordo con il paziente. Le proprie Disposizioni anticipate di trattamento possono essere redatte in vari modi: scritte a mano, al computer o registrate. Devono poi essere firmate davanti a un notaio o a un pubblico ufficiale, e inserite nel fascicolo medico elettronico della Regione di appartenenza.

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