Portare figli sulla canna della bici è vietato? E se il tragitto è breve? Le risposte

Cronaca

Introduzione

Un padre di Castelfranco Veneto è stato multato dalla polizia locale per aver accompagnato il figlio di sei anni al centro estivo facendolo sedere sul tubo della bicicletta. La sanzione, 27 euro, ha acceso il dibattito sui social: molti l'hanno giudicata sproporzionata, altri hanno ricordato che il Codice della strada vieta il trasporto di minori in bici senza dispositivi omologati. Il caso è utile per chiarire un punto che spesso sfugge ai genitori: la percezione di sicurezza (pedalare lentamente, per pochi metri, tenendo il bambino davanti a sé) non coincide con quanto prevede la norma. Ecco cosa dice la legge, quali sono le attrezzature considerate idonee e perché la distanza percorsa non incide sulla sanzione.

Quello che devi sapere

Il caso: multa da 27 euro a Castelfranco Veneto

L'episodio risale a giovedì 23 luglio. Un residente di Castelfranco Veneto, padre di tre figli, stava accompagnando il più piccolo, sei anni, al centro estivo: il bambino era seduto sul tubo orizzontale del telaio. Una pattuglia della polizia locale lo ha fermato in centro storico. Secondo la ricostruzione dello stesso genitore, gli agenti gli avrebbero chiesto due volte di far scendere il bambino prima di procedere con il verbale. La sanzione è stata di 27 euro. Poche ore dopo l'uomo ha pubblicato su Facebook, nel gruppo "Sei di Castelfranco Veneto se…", una foto scattata durante la compilazione del verbale, accompagnata da uno sfogo: "Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo. L'ho seduto sul tubo della bici. Risultato: multa. Ecco i problemi di Castelfranco Veneto. Due vigili hanno perso quasi un'ora penalizzandomi. Ci sono altre priorità di sicurezza nella nostra città". Il post, poi rimosso, ha raccolto centinaia di commenti in poche ore.

Cosa dice il Codice della strada sul trasporto in bici

La norma di riferimento è l'articolo 182, comma 5, del Codice della strada. Il principio generale è restrittivo: sulla bicicletta non si possono trasportare altre persone, a meno che il mezzo non sia stato costruito e attrezzato appositamente per farlo. Segue un'unica eccezione, riservata ai bambini: il conducente maggiorenne può trasportare un minore fino a otto anni di età, a condizione che sia "opportunamente assicurato" con le attrezzature previste dall'articolo 68, comma 5. La formula è vincolante: non è sufficiente che il bambino sia a bordo in modo apparentemente stabile, serve un dispositivo che rientri nelle caratteristiche fissate dalla legge.

pubblicità

Perché la canna (o il tubo) non è "attrezzatura idonea"

Il telaio non è un dispositivo di trasporto: è la struttura portante della bicicletta. Sedersi sul tubo orizzontale significa occupare uno spazio privo di sedile, schienale, sistema di fissaggio e di qualunque meccanismo di ritenuta. Per il Codice della strada, dunque, non si tratta di un trasporto irregolare per dettagli formali, ma dell'assenza totale dell'attrezzatura richiesta. È qui che si apre lo scarto con la percezione comune: molti genitori considerano la posizione tra le braccia (bambino davanti, sotto controllo visivo diretto) più rassicurante di un seggiolino posteriore. La norma valuta invece la presenza o meno di un dispositivo omologato, non il senso di controllo di chi pedala.

Come deve essere fatto un seggiolino a norma

Le caratteristiche costruttive sono stabilite dall'articolo 225 del Regolamento di attuazione. Il seggiolino deve essere composto da sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio alla bicicletta e sistema di sicurezza per il bambino. Quest'ultimo è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura che protegga i piedi del piccolo, per evitare che finiscano tra i raggi. I braccioli possono mancare solo nei seggiolini destinati esclusivamente al montaggio posteriore, per bambini sopra i quattro anni. Il regolamento indica anche dove installarli: davanti al conducente, tra questi e il manubrio, unicamente per bambini fino a 15 chili di massa; dietro al conducente per bambini di qualsiasi peso, sempre entro gli otto anni. In ogni caso il dispositivo non deve ostacolare la visuale né limitare la libertà di manovra.

pubblicità

Fino a che età si può trasportare un bambino

Il limite fissato dal comma 5 è di otto anni. Oltre quella soglia il trasporto sulla bicicletta ordinaria non è più consentito in nessuna forma, nemmeno con un seggiolino: il minore dovrà avere un proprio mezzo. Una regola diversa vale per i velocipedi omologati per il trasporto di più persone, come i risciò e alcune cargo bike a più ruote: su questi il Codice ammette fino a quattro persone adulte compresi i conducenti e, contemporaneamente, due bambini fino a dieci anni.

I rischi pratici: frenata, visuale, manovra

Il divieto non nasce da un formalismo. Un bambino seduto sul telaio si trova tra le braccia di chi pedala, in una posizione che interferisce con il movimento del manubrio e riduce la possibilità di sterzare rapidamente. L'articolo 182 chiede al ciclista di avere libero l'uso di braccia e mani, di vedere senza ostacoli davanti a sé e ai lati, e di poter compiere ogni manovra con prontezza: condizioni difficili da garantire con un peso mobile appoggiato al centro della bici. In caso di frenata brusca il bambino non ha nulla che lo trattenga e viene proiettato in avanti, verso il manubrio; i piedi, privi della protezione prevista dal regolamento, restano esposti alla ruota anteriore e ai raggi. A questo si aggiunge l'assenza del baricentro stabile che un seggiolino fissato al telaio garantisce.

pubblicità

"Andavo piano, era un tragitto breve": perché non conta

È l'obiezione più ricorrente, comparsa anche nei commenti al post. Il Codice della strada, però, non gradua la violazione in base alla velocità tenuta, alla lunghezza del percorso o al tipo di strada: la condotta è vietata in sé, dal momento in cui il bambino si trova su un mezzo non attrezzato. Non esistono deroghe per i tragitti casa-centro estivo, per le strade a bassa percorrenza o per le zone a traffico limitato. Nemmeno la motivazione logistica incide sull'accertamento. Il padre di Castelfranco ha spiegato di aver scelto quella soluzione per una necessità organizzativa: si recava al lavoro in bicicletta e la moglie sarebbe passata a prendere il bambino in auto nel pomeriggio, quindi il piccolo non poteva usare la propria bici, mentre su quella del genitore non era possibile montare un seggiolino. Circostanze che spiegano la scelta, ma che non la rendono conforme alla norma. Lo stesso interessato lo ha riconosciuto: "Riconosco di essere nel torto – premette – ma mi è sembrata una situazione assurda".

Quanto si rischia: importo e riferimento normativo

Le violazioni dell'articolo 182 sono punite dal comma 10 con una sanzione amministrativa compresa in una forbice di poche decine di euro, soggetta agli aggiornamenti biennali degli importi. Nel caso di Castelfranco il verbale è stato di 27 euro. Non è prevista decurtazione di punti dalla patente, dal momento che per condurre una bicicletta non è richiesto alcun titolo abilitativo. Cifre più elevate riguardano invece i produttori e i venditori che immettono sul mercato attrezzature prive dei requisiti di omologazione.

pubblicità

Le alternative quando non si può montare un seggiolino

Il problema sollevato dal genitore (una bicicletta su cui il seggiolino non è installabile) ha soluzioni previste dalla normativa. La prima è il seggiolino anteriore, montato tra manubrio e conducente, compatibile con molti telai ma limitato ai bambini fino a 15 chili. La seconda è la cargo bike, progettata e omologata per il trasporto di passeggeri, con vano o sedute integrate. Ci sono poi il rimorchio agganciato posteriormente, chiuso e dotato di cinture, e il cosiddetto "cammellino": una struttura con sella, manubrio e pedali, a una o due ruote, che si fissa dietro una bicicletta tradizionale tramite un gancio articolato e consente al bambino di pedalare in autonomia restando trainato. Prima di installare qualsiasi attrezzatura, il regolamento impone di verificare solidità e stabilità delle parti del telaio interessate al montaggio.

La reazione del Comune e il dibattito social

Il post è diventato virale in poche ore, spaccando i commenti tra chi ha giudicato la multa sproporzionata e chi ha ricordato che il divieto esiste proprio per ragioni di sicurezza. Sul caso è intervenuta la sindaca Maria Ghimenton: "Ogni segnalazione dei cittadini merita attenzione e rispetto, perché il confronto con la comunità è parte fondamentale del lavoro di un'Amministrazione", ha dichiarato la prima cittadina, aggiungendo che "è importante ricordare che ogni situazione va valutata sulla base dei fatti e non attraverso ricostruzioni o giudizi espressi sui social senza conoscere tutti gli elementi". Anche la Fiab, la federazione degli ambientalisti in bicicletta, ha richiamato la priorità della sicurezza nel trasporto dei minori.

pubblicità