Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta: “Pubblicità ingannevole ma non va processata”
CronacaA distanza di tre mesi dalla sentenza che ha portato a prosciogliere l’imprenditrice e altre due persone dall’accusa di truffa aggravata, sono state pubblicate le motivazioni del giudice. Per Ilio Mannucci Pacini, Ferragni non può essere processata in quanto, nonostante "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", è caduta l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e dei follower
La pubblicità ingannevole c’è stata ma, senza l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e dei follower, Chiara Ferragni non può essere processata. È quanto si legge nelle motivazioni che hanno portato, lo scorso gennaio, a prosciogliere l’imprenditrice influencer nell’ambito dell’inchiesta sul Pandoro Gate. Pur ritenendo "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", come aveva già indicato l'Agcom, e quindi la "natura decettiva di quei messaggi pubblicitari" usati per promuovere via web il pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua, il giudice di Milano non ha potuto entrare nel merito processuale della vicenda. Con la sentenza del 14 gennaio 2026 Ilio Mannucci Pacini ha infatti prosciolto Ferragni e altre due persone dall’accusa di truffa aggravata.
Sanzioni economiche
Come si legge nelle motivazioni, gli "imputati hanno subìto a vari livelli conseguenze sul piano patrimoniale": il procedimento instaurato davanti all'Agcom e il versamento delle relative sanzioni a cui si aggiungono i risarcimenti al Codacons con conseguente revoca della querela. Revoca che con il mancato riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa dei potenziali consumatori, ossia dei circa 30 milioni di follower, contestata dal pm Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ha fatto sì che non si possa entrare nel merito della vicenda.
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Caduta l’aggravante
Quanto all'aggravante caduta il giudice ha osservato che "innanzitutto i social network storicamente non rappresentano il primo strumento di comunicazione che, attraverso una sola condotta, riesce a raggiungere un numero così ampio di persone", in quanto sono esistiti ed esistono le tv. Inoltre, "nell'esperienza processuale del nostro Paese non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l'aggravante della minorata difesa". E poi "nessuna prova è stata fornita nel processo in merito a chi fossero gli acquirenti, se fossero follower della sig.ra Ferragni, se presentassero una concreta condizione di vulnerabilità" ossia se "avessero deciso di 'seguirla' per "un'acritica adesione alle indicazioni da costei". Infine, osserva il giudice, oltre al fatto che è "quantomeno opinabile" che un consumatore in quei "consigli per gli acquisti" riponga una fiducia incondizionata e acritica", da un punto di vista formale, l'indicazione contenuta nei post e nelle stories del profilo Instagram" di Chiara Ferragni "segnala un contenuto sponsorizzato, indicando che quel post fa parte di una collaborazione commerciale a pagamento tra l'influencer e il brand. Si tratta di un hashtag obbligatorio per legge, al fine di rendere trasparente il compenso economico o la fornitura in favore di chi pubblica".