Caso Resinovich, Cassazione: “Innammissibile il ricorso di Visintin”

Cronaca

Aveva chiesto un incidente probatorio per una perizia medico-legale, ma la richiesta dell'avvocato è stata giudicata inammissibile. I giudici hanno condannato il marito di Liliana Resinovich al pagamento delle spese processuali

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È “inammissibile” il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva di disporre un incidente probatorio per una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, nelle motivazioni della sentenza del 18 novembre 2025. I giudici hanno, inoltre, condannato Visintin al pagamento delle spese processuali, e, "valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso", anche al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. 

Le motivazioni

 

Le motivazioni confermano le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane sulla decisione della Corte suprema. La difesa di Visintin aveva proposto ricorso sostenendo "l'abnormità" dell'ordinanza del gip del tribunale di Trieste del 30 Giugno 2025 che accoglieva l'istanza del pubblico ministero rigettando la richiesta proposta da Bevilacqua (difensore di Sebastiano Visintin) di procedere con le forme dell'incidente probatorio "a perizia diretta ad accertare le cause, le modalità, la data della morte, nonché il luogo di permanenza della salma di Liliana Resinovich, in considerazione degli opposti esiti delle consulenze esperite dall'ufficio del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari", come riportano le motivazioni, depositate alcuni giorni fa. "La doglianza è manifestamente infondata", scrivono i giudici di Cassazione, per i quali il provvedimento del Gip "non è abnorme" e "non si pone al di fuori del sistema".  

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