Processo Ruby ter, i giudici: "Sentenza pregiudicata da omissione di garanzia"

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Così i giudici motivano la sentenza con cui il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati sono stati assolti. Le 21 ragazze ex ospiti delle serate di Arcore andavano infatti già indagate all'epoca dei processi Ruby e Ruby bis, quando invece furono solo ascoltate

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Le giovani ospiti dei festini di Arcore dovevano essere indagate ai tempi dei processi Ruby e Ruby bis per “indizi” di corruzione già presenti. Le olgettine dovevano essere sentite come testi assistite da avvocati con possibilità di non rispondere e non semplicemente ascoltate come testi semplici: questo fatto ha costituito una “omissione di garanzia” che ha "irrimediabilmente pregiudicato l'operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale", in pratica spazzando via le accuse del Ruby ter. Ad affermarlo sono i giudici della settima penale di Milano che motivano così la sentenza con cui, il 15 febbraio scorso, Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati sono stati assolti.

Le motivazioni della sentenza

"Se le imputate", le cosiddette ex olgettine, "fossero state correttamente qualificate" come indagate, cosa possibile essendoci già “indizi” di colpevolezza, "si sarebbe potuto discutere della configurabilità" delle ipotesi di reato di intralcio alla giustizia o di corruzione in atti giudiziari. Lo precisano i giudici Tremolada, Gallina e Pucci nelle motivazioni della sentenza. Già col verdetto di metà febbraio e con la pubblicazione da parte dei vertici del Tribunale milanese di una sintesi delle motivazioni delle assoluzioni era stato confermato che sul processo aveva pesato quel provvedimento dei giudici del novembre 2021 che cancellò le false testimonianze per un “errore” scoperto quasi 10 anni più tardi.

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La decadenza del reato di corruzione

E dato che "andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni", specificano i giudici, non solo non si configurano le false testimonianze, ma "neppure il reato di corruzione in atti giudiziari" collegato, perché non ci sono più i testi pubblici ufficiali "corrotti". Di conseguenza nemmeno "l'ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi". In conclusione, scrive il collegio Tremolada-Pucci-Gallina nelle 197 pagine di motivazioni, "quanto accaduto nella vicenda processuale" del Ruby ter "è paradigmatico del fatto che l'autorità giudiziaria deve assicurare il rispetto nel caso concreto del bilanciamento tra la garanzia dell'individuo e le istanze della collettività di accertamento dei reati, conchiuso nelle norme sullo statuto dei dichiaranti", ossia dei testimoni. 

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