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Ferragosto, Castiglione della Pescaia e Viareggio vietano gavettoni contro contagi Covid

Cronaca
©Ansa

No agli scherzi con palloncini e acqua nelle due località balneari toscane. Lo hanno stabilito i sindaci con ordinanze che hanno anche l'obiettivo di tutelare la quiete pubblica. Multe a chi non rispetta i provvedimenti

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Ferragosto col divieto di gavettoni a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, e a Viareggio, in provincia di Lucca. I provvedimenti nascono sia per tutelare la quiete pubblica, sia per evitare contagi da coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). A stabilire i divieti, con un’ordinanza, i sindaci della due località balneari toscane.

Le motivazioni del provvedimento

A Castiglione della Pescaia, il primo cittadino Giancarlo Farnetani vuole evitare, come si legge nell’atto, "il 'malcostume' di cimentarsi in giochi estivi consistenti nel getto d’acqua o di palloncini contenenti acqua o altri liquidi”. Il provvedimento è stato adottato anche “allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19”.

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Multe da 50 a 500 euro a chi viola divieto

Il provvedimento firmato dal sindaco della cittadina balneare specifica che la violazione dei divieti contenuti nell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 50 a 500 euro.

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Gavettoni vietati anche a Viareggio

Provvedimento simile anche a Viareggio. Un’ordinanza del sindaco Giorgio Del Ghingaro vieta i gavettoni per l'intera giornata di Ferragosto. Con l’atto si fa “assoluto divieto su tutto il territorio comunale, nelle spiagge, in aree pubbliche o aperte al pubblico, in occasione della festività di Ferragosto di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel lancio di 'gavettoni', consistente nel getto d'acqua o di palloncini contenenti acqua o altri liquidi”. Il divieto è stato deciso ritenendo che "i comportamenti assunti nell'azione del lancio dei 'gavettoni' potrebbero aumentare i rischi di contagio legati al mancato rispetto del distanziamento sociale previsto per attenuare il rischio di diffusione del virus Covid-19". Inoltre, "sussiste l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici, aperti al pubblico o quelli privati alle regole della civile convivenza e alla prevenzione della salute dei singoli cittadini, impedendo situazioni favorenti la diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e rendere più efficace l'azione delle Forze dell'Ordine". La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa di 80 euro oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del codice penale.