L’Istituto, in una nota, chiarisce che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa
L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro. A precisarlo, in una nota, è l'Inail dopo il dibattito e le proteste delle imprese nate negli ultimi giorni. L’Inail sottolinea poi che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE - GRAFICHE).
La nota dell'Inail
L’Istituto chiarisce anche che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro". Sono diversi i presupposti "per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. Queste responsabilità, continua l’Inail, “devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail".
Molte difficoltà nel configurare la responsabilità
Quindi, sottolinea l'istituto, "il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero”. E neanche in sede civile, si legge ancora nella nota, “il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso”. A questo proposito, inoltre, “si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico", rendono "estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro".