Scuola, certificato medico non obbligatorio dopo assenze in 8 regioni

Cronaca

L’ultima è il Lazio, la prima fu la Lombardia. Un’associazione di presidi perplessa sulla decisione di Zingaretti. Ma una sentenza del Consiglio di Stato nel 2014 diede ragione alla Liguria

Il certificato medico dopo le lunghe assenze a scuola, introdotto nel 1967 da un decreto del presidente della Repubblica, non è più obbligatorio in otto regioni italiane. La novità è stata di recente introdotta nel Lazio. Fu la Lombardia, nel 2003, la prima ad abolire l’obbligo del certificato. Poi seguirono, in ordine sparso, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Umbria. E anche le Province di Trento e Bolzano. In questi territori per il ritorno alle lezioni, anche dopo 5 giorni di assenza, ora basta un'autocertificazione dei genitori o dello stesso studente, se ha compiuto i 18 anni (MATURITA', COME CAMBIA L'ESAME NEL 2019).

I dubbi dei presidi

La Regione Lazio, guidata da Nicola Zingaretti, si è adeguata a questa norma a fine ottobre (STUDENTI DEL LAZIO IN PIAZZA). A prevederlo è stata la legge sulla semplificazione che all'articolo 68 riporta le disposizioni sulle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Fanno eccezione i casi in cui sia richiesta la certificazione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica. "La cosa può essere anche considerata positiva sul fronte della 'deburocratizzazione' - commenta il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, Mario Rusconi -, ma restano dei dubbi relativi ai casi in cui il bambino o lo studente torna a scuola dopo una malattia contagiosa. Chi attesta che non sia più portatore di un contagio? E poi: quando si supera il 25% delle assenze a scuola è prevista automaticamente la bocciatura a meno che non si tratti di assenze per malattia. Se non sono previsti più i certificati chi lo attesta?".

La sentenza del Consiglio di Stato

Sul tema c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato del 2014 che si è espresso sul caso della Liguria attestando che "è da ritenersi legittima l'abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d'assenza" in quanto "la scelta, oltre ad essere coperta da fonte legislativa, si palesa, altresì, perfettamente in linea con le osservazione del Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull'assunto che 'le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente'".

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