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Apologia del fascismo: cosa è, quando e come viene punita

Cronaca
Gadget fascisti in vendita (Foto d'archivio Fotogramma)

Dalla legge Scelba del 1952 alla legge Mancino del 1993, ecco come è regolata in Italia l'esaltazione, la difesa e la propaganda dei principi del fascismo. Fino al 2017, quando è naufragata la più severa proposta di legge a firma Fiano

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In Italia l’apologia del fascismo è un reato punito dalla legge Scelba, approvata nel 1952 per attuare la norma della Costituzione che vieta la riorganizzazione del partito fascista. Nello stesso quadro si inserisce la legge Mancino del 1993, che punisce i reati di odio e discriminazione razziale e punisce esplicitamente la “esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo”. Nel 2017 in Parlamento è stata presentata una proposta di legge a firma Emanuele Fiano (Pd) per introdurre il reato di propaganda del regime fascista e nazi-fascista, ma l’approvazione si è arenata per la fine della legislatura e lo scioglimento delle Camere. A sanzionare l’apologia del fascismo restano quindi la legge Scelba e la legge Mancino.

La legge Scelba

Nell’ordinamento italiano l’apologia del fascismo è un reato introdotto nel 1952 dalla legge Scelba, allo scopo di attuare la XII disposizione transitoria della Costituzione, che recita: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. La legge non punisce soltanto la riorganizzazione ma anche tutti quei comportamenti che esaltano il fascismo. La norma sanziona chiunque “promuova oppure organizzi sotto qualsiasi forma, la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista”. La pena prevista è da cinque a dodici anni. La legge Scelba punisce inoltre chiunque “pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”. Anche la propaganda per la costituzione di associazioni, movimenti o gruppi per la riorganizzazione del partito fascista viene sanzionata dalla legge Scelba, nell’articolo 4.

La legittimità costituzionale della legge Scelba

Verso la legge Scelba sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in particolare sul fatto che la norma negherebbe ai possibili sostenitori di una fazione politica i diritti, garantiti dalla Costituzione, di libertà associativa e di manifestazione del pensiero. In particolare, diversi esponenti del Movimento sociale italiano furono accusati, sia politicamente sia in sedi giuridiche, di questo reato. Nel 1956 fu interpellata la Corte costituzionale: la sentenza del 16 gennaio 1957 si soffermò in particolare sull’articolo 4 della legge Scelba (sull’apologia). Definendo più precisamente i contorni di quel reato, la Consulta precisò che l’apologia si realizza non semplicemente attraverso una “difesa elogiativa” del fascismo, ma attraverso una “esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista”, cioè in una "istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla riorganizzazione”. Per questo la Corte non ravvisò nell’articolo 4 della legge Scelba una violazione dell’articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero.

La legge Mancino

Dopo diversi anni, è intervenuta la legge Mancino a specificare ulteriormente quanto previsto dalla legge Scelba. La legge approvata nel 1993, punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, e l’esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni per la propaganda o per chi "incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"; mentre è da sei mesi a quattro anni per chi "incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

Il disegno di legge Fiano

Nel 2017 il deputato del Pd Emanuele Fiano ha presentato un nuovo disegno di legge sull’apologia del fascismo. La Camera dei deputati aveva approvato la proposta ma il termine della legislatura, con lo scioglimento delle Camere nel dicembre 2017, ha messo fine alla discussione della legge in Senato. La legge introduceva nel codice penale un nuovo articolo, il 293-bis, che puniva “chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco”. Sostanzialmente si vietava la possibilità di fare il saluto romano, di vendere oggetti che raffigurano Adolf Hitler o Benito Mussolini, o slogan e simboli chiaramente riferibili ai due dittatori o ai loro regimi. Il disegno di legge specificava infatti che il reato è punibile anche se commesso solo “attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità”. Le pene previste andavano dai sei mesi ai due anni, e venivano aumentate di un terzo se il reato fosse stato commesso su Internet.