Cassazione, l'insulto "anonimo" su Facebook è diffamazione

Cronaca

Annullata l'assoluzione di un maresciallo: le offese sul social network, anche se indirizzate a persone di cui non viene fatto il nome e lette da una cerchia ristretta di iscritti, possono portare ad una condanna

Chi insulta una persona su Facebook, anche senza nominarla direttamente ma indicando particolari che possono renderla identificabile, va incontro a una condanna per diffamazione. Anche se quell’insulto viene letto solo da pochi iscritti al social network. 
La Cassazione ha infatti rinviato a nuovo processo l'assoluzione di un maresciallo capo della Guardia di Finanza che aveva pubblicato nei sui "dati personali" su Facebook la frase "attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo...", aggiungendo quindi un'espressione volgare riferita alla moglie di quest'ultimo.

La condanna e poi l'assoluzione - L’imputato era stato condannato dal tribunale militare di Roma a tre mesi di reclusione militare per diffamazione pluriaggravata.
In Appello era stato però assolto per insussistenza del fatto perché l'identificazione della persona offesa - secondo la Corte militare d'Appello di Roma - risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network.
Nel ricorso contro l'assoluzione, il procuratore generale militare ha invece evidenziato come la pubblicazione su Facebook abbia determinato la conoscenza delle frasi offensive da parte di più "soggetti indeterminati iscritti al social network e che chiunque, collega o conoscente dell'imputato, avrebbe potuto individuare la persona offesa".

Le motivazioni della Cassazione - La prima sezione penale della Cassazione (sentenza 16712) ha riconosciuto come la frase fosse "ampiamente accessibile, essendo indicata sul profilo e l'identificazione della persona offesa favorita dall'avverbio "attualmente" riferita alla funzione di comando rivestita. Tra l'altro "il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico" ma la "consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza anche soltanto di due persone".

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