La suprema corte esaminerà la domanda presentata dai legali del Cavaliere di spostare i procedimenti Ruby e Mediaset da Milano a Brescia per legittima suspicione. Nel frattempo le udienze saranno sospese
La Corte di Cassazione ha accettato di esaminare la richiesta di Silvio Berlusconi di trasferire per legittima suspicione da Milano a Brescia i processi Ruby e Mediaset. Lo comunica la Suprema corte in una nota, dove precisa che "le richieste di rimessione del processo presentate dal senatore Silvio Berlusconi davanti al tribunale e alla Corte di appello di Milano sono state entrambe assegnate dal primo presidente, con provvedimento in data odierna, alla sesta sezione penale".
Berlusconi è imputato in primo grado per prostituzione minorile e concussione al processo Ruby e in appello al processo Mediaset per frode fiscale, dove in primo grado è stato condannato a quattro anni di carcere. Secondo una fonte legale la dichiarazione della Cassazione avrà l'effetto di sospendere i due processi, che Berlusconi non vuole siano celebrati a Milano perché i giudici sarebbero influenzabili da un ambiente ostile al leader del Pdl.
L'articolo 47 del codice di procedura penale dice che "il giudice deve comunque sospendere il processo... quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa" da quella fissata dal codice per la dichiarazione di inammissibilità. Il processo rimarrà sospeso finché non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta.
Berlusconi è imputato in primo grado per prostituzione minorile e concussione al processo Ruby e in appello al processo Mediaset per frode fiscale, dove in primo grado è stato condannato a quattro anni di carcere. Secondo una fonte legale la dichiarazione della Cassazione avrà l'effetto di sospendere i due processi, che Berlusconi non vuole siano celebrati a Milano perché i giudici sarebbero influenzabili da un ambiente ostile al leader del Pdl.
L'articolo 47 del codice di procedura penale dice che "il giudice deve comunque sospendere il processo... quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa" da quella fissata dal codice per la dichiarazione di inammissibilità. Il processo rimarrà sospeso finché non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta.