Legittimo impedimento, ecco le motivazioni della Consulta

Cronaca
Danilo Schiavella/Ansa

I giudici della Corte spiegano il ridimensionamento della norma che riguarda premier e ministri. Bocciati due punti chiave della legge. La cartina di tornasole - scrivono - è rappresentata dalle precedenti sentenze sui lodi Schifani ed Alfano

E' potere del giudice "valutare caso per caso" e "in concreto" se l'impedimento addotto dal premier a non presentarsi in giudizio non solo sia riconducibile "in astratto ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo" ma sia anche "oggettivamente indifferibile"; è "onere" dell'imputato-premier indicare un "impegno preciso e puntuale" e non "generico'. Il tutto seguendo il "canone della leale collaborazione" tra autorità giudiziaria e potere politico.
La Corte Costituzionale, con un'articolata sentenza del giudice Sabino Cassese firmata dal presiedente Ugo De Siervo, ha riscritto il 'legittimo impedimento', legge nata per mettere al riparo il premier Berlusconi, almeno fino al prossimo ottobre, dalla ripresa dei tre processi a suo carico (Mills, Mediaset e Mediatrade).

Le 37 pagine depositate nella serata del 26 gennaio (leggi le motivazioni della sentenza), dopo essere state lette e approvate nel pomeriggio dai giudici riuniti in camera di consiglio (assente Maria Rita Saulle), hanno di fatto svuotato l'impianto iniziale dello 'scudo'.
La Corte ha infatti bocciato due punti chiave della legge (il comma 4 sull'impedimento continuativo fino a sei mesi attestato dalla presidenza del Consiglio e parte del comma 3 sul potere di valutazione del giudice) per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 138 (necessità di una legge costituzionale) della Costituzione.
Ed ha inoltre fornito una interpretazione 'ad hoc' sulla 'tipizzazione' del legittimo impedimento del premier. La cartina di tornasole - scrive la Corte - è rappresentata dalle precedenti sentenze sul 'lodo Schifani', sul 'lodo Alfano' e sul caso Cesare Previti.
Innanzitutto - scrive la Corte in 37 pagine di motivazioni - anche per premier e ministri non vi deve essere "una deroga al regime processuale comune" previsto dall'art.420-ter del codice di procedura penale nei casi di impossibilità di imputati 'comuni' a presentarsi in udienza.

Per questo motivo l'impedimento "non puo' essere generico e il rinvio dell'udienza da parte del giudice non può essere automatico".
Spetta pertanto al "giudice, ai fini del rinvio dell'udienza, valutare in concreto non solo la sussistenza in fatto dell'impedimento", ma anche il suo "carattere assoluto e attuale". Inclusa la verifica se esso "in concreto" dia "luogo ad impossibilità assoluta" di "comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza".
Nello sdoganare la 'tipizzazione' delle attività governative che possono dar luogo a un impedimento (incluse quelle "coessenziali" nonché "preparatorie e conseguenziale"), la Corte tuttavia chiarisce che esse valgono solo nella misura in cui il premier-imputato indichi un "impegno preciso e puntuale".

In altre parole - chiarisce la Corte - "il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà indicare un preciso e puntuale impegno, che abbia carattere preparatorio o consequenziale rispetto ad altro preciso e puntuale impegno, quest'ultimo riconducibile ad una attribuzione coessenziale alla funzione di governo prevista dall'ordinamento".
Questo non significa ledere le prerogative del presidente del Consiglio. Tutt'altro: "il principio della separazione dei poteri non è violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l'impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al canone della leale collaborazione".
Un principio, questo, che induce i giudici costituzionali a sollecitare "soluzioni procedimentali, ispirate al coordinamento dei rispettivi calendari".
"Per un verso, il giudice deve definire il calendario delle udienze tenendo conto degli impegni del presidente del Consiglio dei ministri riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo e in concreto assolutamente indifferibili. Per altro verso - afferma la Consulta - il Presidente del Consiglio dei ministri deve programmare i propri impegni, tenendo conto, nel rispetto della funzione giurisdizionale, dell'interesse alla speditezza del processo che lo riguarda e riservando a tale scopo spazio adeguato nella propria agenda".

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