La Corte Costituzionale va verso una bocciatura dell’aggravante di clandestinità prevista dal “pacchetto sicurezza” approvato nel luglio 2008. La norma sarebbe contraria agli Art. 3 e 25 della Costituzione
La Corte Costituzionale - secondo quanto appreso dall'Ansa - avrebbe deciso l'illegittimità dell'aggravante di clandestinità (pene aumentate di un terzo se a compiere un reato è un immigrato presente illegalmente in Italia) prevista dal primo “pacchetto sicurezza” del governo, diventato legge nel luglio 2008.
Dalla stessa Corte, tuttavia, sarebbe venuto un sostanziale via libera alla legittimità del reato di clandestinità (punito con l'ammenda da 5mila a 10mila euro) introdotto dal secondo “pacchetto sicurezza”, nel luglio 2009. La decisione - si è appreso da fonti qualificate - sarebbe stata adottata a maggioranza nella camera di consiglio della Corte tra ieri e stamane.
Le motivazioni delle due decisioni si conosceranno quando i giudici relatori, Gaetano Silvestri e Giuseppe Frigo, le avranno messe nero su bianco. Al momento, tuttavia, si sa che l'aggravante di clandestinità (art. 61, numero 11 bis, del codice penale introdotto dalla legge 125 del 24 luglio 2008) sarebbe stata bocciata per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. In primo luogo, dunque, per irragionevolezza perché - sarebbe stato questo il ragionamento dei giudici della Consulta - in base al principio del “ne bis in idem” l'aggravamento della pena andrebbe a collidere con il reato di clandestinità introdotto nel 2009 dal “pacchetto sicurezza”. Inoltre, l'aumento di pena violerebbe il principio costituzionale del "fatto materiale" quale presupposto della responsabilità penale, nel senso che l'aumento di pena sarebbe collegato esclusivamente allo “status” del reo (il trovarsi irregolarmente in Italia) e non alla maggiore gravità del reato, né alla maggiore pericolosità dell'autore (è il caso dei recidivi o dei latitanti).
I giudici costituzionali avrebbero invece dato il via libera al reato di clandestinità (art.10 bis del testo unico dell'immigrazione del 1998 introdotto dalla legge 94 del 15 luglio 2009), dichiarando infondate diverse questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pesaro e da numerosi giudici di pace (Orvieto, Lecco, Torino, Cuneo, Vigevano e Gubbio). In ambienti della Consulta viene fatto notare che sarà in ogni caso necessario attendere le motivazioni della decisione, che in questo caso sarà scritta dal giudice Frigo. Dalla Corte, infatti, potrebbe venire l'indicazione che spetta al giudice di pace valutare, caso per caso, la grave entità del fatto, così da escludere eventuali giustificati motivi per cui l'immigrato si sia trattenuto illegalmente in Italia.
Dalla stessa Corte, tuttavia, sarebbe venuto un sostanziale via libera alla legittimità del reato di clandestinità (punito con l'ammenda da 5mila a 10mila euro) introdotto dal secondo “pacchetto sicurezza”, nel luglio 2009. La decisione - si è appreso da fonti qualificate - sarebbe stata adottata a maggioranza nella camera di consiglio della Corte tra ieri e stamane.
Le motivazioni delle due decisioni si conosceranno quando i giudici relatori, Gaetano Silvestri e Giuseppe Frigo, le avranno messe nero su bianco. Al momento, tuttavia, si sa che l'aggravante di clandestinità (art. 61, numero 11 bis, del codice penale introdotto dalla legge 125 del 24 luglio 2008) sarebbe stata bocciata per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. In primo luogo, dunque, per irragionevolezza perché - sarebbe stato questo il ragionamento dei giudici della Consulta - in base al principio del “ne bis in idem” l'aggravamento della pena andrebbe a collidere con il reato di clandestinità introdotto nel 2009 dal “pacchetto sicurezza”. Inoltre, l'aumento di pena violerebbe il principio costituzionale del "fatto materiale" quale presupposto della responsabilità penale, nel senso che l'aumento di pena sarebbe collegato esclusivamente allo “status” del reo (il trovarsi irregolarmente in Italia) e non alla maggiore gravità del reato, né alla maggiore pericolosità dell'autore (è il caso dei recidivi o dei latitanti).
I giudici costituzionali avrebbero invece dato il via libera al reato di clandestinità (art.10 bis del testo unico dell'immigrazione del 1998 introdotto dalla legge 94 del 15 luglio 2009), dichiarando infondate diverse questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pesaro e da numerosi giudici di pace (Orvieto, Lecco, Torino, Cuneo, Vigevano e Gubbio). In ambienti della Consulta viene fatto notare che sarà in ogni caso necessario attendere le motivazioni della decisione, che in questo caso sarà scritta dal giudice Frigo. Dalla Corte, infatti, potrebbe venire l'indicazione che spetta al giudice di pace valutare, caso per caso, la grave entità del fatto, così da escludere eventuali giustificati motivi per cui l'immigrato si sia trattenuto illegalmente in Italia.