Diritto all'oblio oncologico, cosa significa e cosa dice la legge

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L'obiettivo della legge approvata alla Camera è rendere private le informazioni di chi ha contratto la patologia per evitare possibili discriminazioni

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Il testo della legge sull'oblio oncologico è stato approvato settimana scorsa all'unanimità dall'Aula della Camera e attende ora il voto in Senato. Ma che che cosa vuol dire esattamente oblio oncologico?

Cos'è l'oblio oncologico

L'obiettivo dell'oblio oncologico è di eliminare le discriminazioni nei confronti di chi ha avuto un tumore nel quotidiano, per esempio quando si tratta di stipulare una polizza assicurativa, accendere un mutuo, partecipare a un concorso pubblico o avviare le pratiche per l’adozione. Infatti oggi il fatto stesso di essere stati pazienti oncologici può pesare negativamente in sede di contrattazione: per esempio può comportare l’aggiunta di clausole onerose nel contratto o addirittura può comportare il rifiuto del mutuo o dell’adozione.

Come funzionerà

Per garantire in concreto l'oblio oncologico, ha spiegato il ministro della Salute Orazio Schillaci, serve ovviamente il lavoro delle Asl: una volta approvata la legge le strutture sanitarie dovrebbero utilizzare i dati degli ex pazienti oncologici solo a fini statistici e non renderli disponibili all'esterno. In Italia ci sono al momento 9 disegni di legge sull’oblio oncologico, l’obiettivo è arrivare a uno proposta di legge bipartisan che garantisca il diritto all’oblio quando sono trascorsi 10 anni dalla fine delle terapie o 5 quando la diagnosi è avvenuta entro i 21 anni di età. In Europa leggi simili esistono già in Francia (che è stata la prima ad approvarla nel 2016) in Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania.

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Cosa prevede

Il testo approvato alla Camera riguarda in particolare il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente in merito a patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Procedure concorsuali e adozioni

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. L'oblio oncologico vale anche al fine della richiesta di adozione di un figlio.

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