Covid, Tar del Lazio: legittimo stop allo stipendio senza Green pass
Salute e BenessereCon questa decisione è stato respinto il ricorso di 127 dipendenti pubblici. Il Tar del Lazio, infatti, ha stabilito che siano del tutto legittimi i provvedimenti attraverso i quali la Pubblica Amministrazione ha predisposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per chi non ha provveduto ad assolvere l'obbligo vaccinale
Il Tar del Lazio ha stabilito che siano del tutto legittimi i provvedimenti attraverso i quali la Pubblica Amministrazione ha predisposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per chi non ha provveduto ad assolvere l'obbligo vaccinale. La decisione è arrivata in una sentenza grazie a cui i giudici hanno respinto un maxi-ricorso, avanzato da 127 dipendenti pubblici appartenenti a diversi comparti tra cui difesa, sicurezza e soccorso pubblico, oltre che alla scuola, sospesi dal servizio proprio perchè senza Green pass per non aver rispettato l'obbligo vaccinale.
Provvedimenti “legittimi”
Il Tar, dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari sollevate dall'avvocatura erariale, si è dunque focalizzato sull'unico e articolato motivo legato al ricorso con cui si censuravano, sotto vari aspetti, i provvedimenti contestati ed emessi dalle singole amministrazioni. Per i dipendenti pubblici, gli stessi sarebbero condizionati, tra l'altro da sviamento di potere, poichè a loro avviso la sospensione dal servizio e quello della retribuzione non avrebbe avuto alcun tipo di utilità nel garantire la salute pubblica. Ma, al contrario, avrebbe creato problematiche gravi ai dicasteri resistenti anche per la mancanza di personale. Il Tar, però, valutando che i provvedimenti lesivi contestati fossero solamente quelli relativi alla sospensione dallo stipendio, li ha ritenuti “tutti legittimi”
Le decisioni del Tar
Secondo i giudici, infatti, si tratta “di provvedimenti vincolati, in relazione ai quali l'amministrazione non ha alcun potere discrezionale, discendendo il contenuto dell'atto direttamente dalla legge”. Una volta fatta chiarezza su questo tema, il Tar ha lavorato sul dubbio di compatibilità costituzionale sollevato dai ricorrenti, valutando alla fine la questione “manifestamente infondata”. Da qui la sentenza, da cui emerge “la piena legittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati dai ricorrenti”, con il ricorso che è stato, di conseguenza, “definitivamente respinto”.