Sigarette elettroniche, legittima la tassa anche se non c'è nicotina

Salute e Benessere
Le prime sigarette elettroniche sono arrivate in Cina nel 2003 (archivio Getty Images)
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Lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale che ha rigettato un ricorso del Tar del Lazio sul decreto legislativo 188/2015. Per i giudici l'imposta colpisce tutti i prodotti da inalazione esclusi i medicinali

La Corte Costituzionale ha stabilito la legittimità della tassa sulle sigarette elettroniche anche se non contengono nicotina. I giudici della Consulta hanno rigettato le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio riguardo al decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 nella parte in cui "assoggetta alla medesima imposizione, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali".

La sentenza

Nella loro sentenza depositata il 15 novembre, con relatore il giudice Giuliano Amato, i membri della suprema Corte hanno dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate dal Tar del Lazio. La Consulta si era già occupata nel 2015 della sigaretta elettronica, con una sentenza che aveva giudicato illegittima la precedente normativa nella parte in cui "sottoponeva alla suddetta imposta di consumo la commercializzazione anche dei prodotti non contenenti nicotina, nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo". Una sentenza che, in pratica, dichiarava illegittima la "maxi" imposta di consumo che era stata stabilita in precedenza, pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, come l'accisa sulle sigarette.

Il decreto 2014 per i giudici

Secondo quanto sentenziato dalla Consulta, il decreto del 2014 "ha rimosso le ragioni d'illegittimità della disciplina precedente, che non potrebbero essere replicate". Per la Corte il decreto del 2014 corregge le norme censurate in due punti: "non vi è più – si legge nella sentenza - l'equiparazione con l'accisa sulle sigarette tradizionali, poiché l'aliquota è ora fissata nella misura del cinquanta per cento dell'imposta che si applicherebbe su un quantitativo equivalente di sigarette tradizionali". In secondo luogo, scrive la Corte, "l'imposta non colpisce più i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i relativi dispositivi necessari per consumarli, bensì i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali".

Rispettata la capacità contributiva

Nel rigettare la richiesta del Tar, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'attuale tassazione, "la cui finalità primaria è data dal recupero di un'entrata erariale (l'accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche - rileva la Corte - non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici". Infatti, prosegue la sentenza, "colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta".

Discrezione del Legislatore e tutela della salute

Nei due ultimi punti della sua sentenza, i giudici costituzionali hanno riconosciuto sia la discrezionalità del legislatore "in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale", sia motivi legati alla tutela della salute. In questo senso, ha evidenziato la Corte, "la finalità secondaria di tutela della salute propria dell'imposta di consumo, che già di per sé giustifica l'imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l'eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco".

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