Il tribunale amministrativo ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti Covid. In ordine "al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile", scrivono i giudici
Il Tar del Lazio ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) del personale scolastico, in particolare il Green Pass. Il tribunale amministrativo si è espresso con due decreti monocratici, depositati oggi.
In merito all'individuazione e al trattamento del personale scolastico sul possesso del Green Pass, per i giudici i provvedimenti contestati "risultano essere meramente applicativi" della normativa prevista dal Decreto legge del 22 aprile scorso.
"Diritto a non vaccinarsi non ha valenza assoluta"
In ordine "al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile", scrivono i giudici del Tar. Quest'ultimi precisano che in merito alla "dubbia configurazione come diritto alla salute" del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, bisogno tenere presente che lo stesso "deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza".
In ogni caso secondo il Tar il diritto "è riconosciuto dal legislatore" il quale prevede in via alternativa "la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2. Inoltre, viene spiegato, nell'ottica del legislatore "la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa".
"Corretta la sospensione dei professori"
Secondo quanto sostengono i giudici, per il personale scolastico non in possesso del Green pass "l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni, specie di quello docente". Relativamente poi "alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione", per il Tar il danno prospettato "è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti".
La tutela della privacy
Un altro passaggio importante riguarda la parte del ricorso dove si sostiene la violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali. "Premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal Dpcm che dovrà essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali - scrive il Tar -, deve essere rilevato che nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che nell'effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l'esito degli stessi al Dirigente scolastico". Inoltre, "analoga conclusione vale per l'altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto, tenuto conto, altresì, che tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza".