Covid, Tar del Lazio: mantenere l'obbligo di mascherina a scuola

Lazio

I giudici, con un'ordinanza depositata oggi, hanno deciso di mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione per i bambini con un'età compresa tra i 6 e gli 11 anni

Resta l'obbligo delle mascherine a scuola per i bambini tra i 6 e gli 11 anni ma nel prossimo Dpcm il governo dovrà rivedere la norma, lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo il ricorso di alcuni genitori rivelando dei "vizi di istruttoria". I giudici amministrativi hanno però mantenuto ferma l'efficacia del provvedimento impugnato, il Dpcm del 14 gennaio, fino "alle nuove determinazioni", spiegando che l'esecutivo "dovrà provvedere in occasione della riedizione del potere". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il ricorso

I ricorrenti lamentano il "difetto di motivazione e di istruttoria non risultando effettuata alcuna valutazione della effettiva situazione epidemiologica locale e regionale né risultando le ragioni specifiche per le quali la mascherina non possa essere rimossa in condizioni di staticità, quando sia possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come consigliato dall'Oms e dall'Unicef, oltre che dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico (Cts)".

La decisione del Tar

Il Tar del Lazio, con la sua ordinanza, condivide il punto inerente i "vizi di istruttoria', ricordando che nel verbale del 31 agosto scorso il Cts, quanto alle mascherine, "non ha consigliato di imporne l'uso, in modo indiscriminato, ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, affermando viceversa che 'la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (per esempio il canto)". Tale indicazione non è stata recepita nel Dpcm del 3 novembre 2020, "senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni", osserva il Tar, sottolineando che "il medesimo vizio appare perpetuato nei successivi Dpcm", e "in assenza di un supporto istruttorio differente e/o prevalente". Per queste ragioni, i giudici amministrativi, i quali si pronunceranno nel merito il 14 luglio prossimo, hanno ritenuto che "le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti possono trovare adeguata tutela in un 'remand' all'amministrazione perché rivaluti la prescrizione" sull'obbligo per i bambini tra i 6 e gli 11 anni, a cui "l'amministrazione dovrà provvedere in occasione della riedizione del potere, in vista della scadenza del Dpcm del 14 gennaio 2021, il quale - conclude il Tar – resta efficace anche nella parte oggetto di impugnazione e fino alle nuove determinazioni dell'autorità amministrativa, in ossequio al principio di precauzione".

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