Csm, Tar del Lazio: "Inammissibile il ricorso di Davigo contro decadenza da consigliere"

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L’ex membro del pool di Mani Pulite si era rivolto al tribunale dopo la decadenza del suo ruolo da consigliere approvata dal plenum di Palazzo dei Marescialli per via del suo pensionamento dalla magistratura. La domanda potrà essere riproposta al “giudice ordinario”

È inammissibile il ricorso presentato da Piercamillo Davigo al Tar del Lazio contro la delibera del Csm che ha dichiarato la sua decadenza da consigliere a causa del suo pensionamento dalla magistratura dopo aver compiuto 70 anni. Lo ha stabilito lo stesso tribunale amministrativo, che ha dichiarato il proprio "difetto di giurisdizione": competente è il "giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta”.

La decadenza di Davigo da consigliere del Csm era stata approvata, il mese scorso, dal plenum di Palazzo dei Marescialli con tredici voti a favore, 6 contrari e 5 astenuti. L’ex pm del pool di Mani Pulite aveva chiesto al tribunale amministrativo anche di sospendere in prima istanza la delibera che ha diviso il plenum del Csm.

La sentenza

Nella sentenza i giudici, in primo luogo, hanno richiamato la giurisprudenza in materia di elezioni amministrative, secondo la quale è affidata al giudice ordinario la competenza "delle controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati (concernenti diritti soggettivi di elettorato), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo". Il Collegio è "consapevole" che in questo caso sono presenti "differenze" che rendono questa controversia "peculiare rispetto ai precedenti, ma ritiene che le diversità esistenti non siano significative" per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo."

Per il Tar "pur non venendo in considerazione una ipotesi di ineleggibilità o decadenza, comunque i poteri esercitati dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del dott. Davigo non possono definirsi di natura autoritativa ma devono ricondursi nell'ambito delle attività di verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della carica, ivi compresi quei requisiti che costituiscono un prius logico del diritto di elettorato passivo".

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