Roma, cassazione annulla licenziamento autista assenteista in malattia

Lazio
Foto di archivio (ANSA)

Il Tribunale di Roma nel 2016 ha dato ragione alla donna, ma la Corte d'appello lo scorso anno ha dichiarato la legittimità del licenziamento. La Cassazione ora ha annullato la sentenza

Annullato dalla Cassazione il licenziamento di una autista dell’Atac che in poco più di due anni, secondo quanto sostenuto dall'azienda di trasporto pubblico della Capitale, ha effettuato 157 giorni di assenza per brevi e ripetuti periodi di malattia. Per la Cassazione la tutela della salute è un valore preminente e il datore di lavoro non può invocare lo “scarso rendimento” come motivo oggettivo e giustificato per licenziare il lavoratore che si assenta, anche ripetutamente e per brevi periodi agganciandoli alle feste, se il numero totale delle assenze non supera quello previsto dalla legge e dal contratto collettivo (periodo di comporto). Secondo l’Atac i giorni di malattia erano in maggioranza adiacenti ai riposi o alle feste, oltre a essere comunicati “all'ultimo momento”, creando un “obiettivo disservizio” per la difficoltà di coprire il turno.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Roma nel 2016 ha dato ragione alla donna, ma la Corte d'appello lo scorso anno ha dichiarato la legittimità del licenziamento riconducendolo alla "scarso rendimento". La Cassazione ha annullato la sentenza, disponendo un nuovo processo d'appello che tenga conto dei suoi rilievi, spiegando che "solo il superamento del periodo di comporto, in un'ottica di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro, ovvero di mantenere alla proprie dipendenze solo chi lavora e produce, e del lavoratore a disporre di un congruo periodo per curarsi senza perdere l'occupazione, è condizione sufficiente a legittimare il recesso" e la perdita del posto di lavoro.

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