Introduzione
È un dibattito tutto aperto quello sulla possibilità di un terzo mandato per i presidenti di Regione, con la Lega che schiera in prima linea il governatore del Veneto Luca Zaia (al momento non ricandidabile) secondo cui la questione "è un'anomalia tutta nostra" ed "è stucchevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento".
Non è questa però la lettura di Fratelli d'Italia, che forte degli ultimi successi elettorali vorrebbe rivendicare per sé la poltrona di Palazzo Balbi: "Spiace che il presidente Zaia abbia personalizzato il tema del terzo mandato - osserva il senatore Luca De Carlo, possibile candidato di FdI - La norma che lo disciplina, il terzo mandato, esiste da tempo e non riguarda singoli casi specifici. Non è mai una buona idea adeguare le leggi alle esigenze contingenti".
E se la corsa alla guida della Regione Veneto è tutta da scrivere, nel quadro si inserisce anche il ricorso di Palazzo Chigi contro la legge in Campania che chiede il terzo mandato per Vincenzo De Luca. Ma cosa dice la legge in proposito?
Quello che devi sapere
La legge n. 165/2004
- Il divieto del terzo mandato per i presidenti di Regione direttamente eletti dal corpo elettorale è previsto dalla legge n. 165/2004, "Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione". Il testo, all’articolo 2, detta i "principi fondamentali" che le Regioni devono recepire nel disciplinare i casi di ineleggibilità dei propri vertici e tra questi, alla lettera f), individua la "non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia"
Per approfondire su Insider: Giorgia, il terzo mandato e il tramonto del giorno perfetto
Il percorso normativo
- La riforma costituzionale sull'elezione diretta del presidente della Regione del 1999 configura la legislazione elettorale regionale come 'materia concorrente', ovvero lo Stato stabilisce i principi e le Regioni vi aggiungono i particolari. Se lo Stato, quindi, nello scrivere la legge, avesse messo la questione del tetto ai mandati per i presidenti come principio generico ogni Regione avrebbe potuto prevedere il suo. Ma nel 2004 quando, con il governo di centrodestra, ci fu l'approvazione effettiva della legge sui principi di quella materia, si decise di riprendere direttamente la normativa che regolava l'elezione diretta del sindaco, e questa prevedeva il tetto dei due mandati
Le motivazioni
- Tutti, all'epoca, spiega il costituzionalista Stefano Ceccanti all’Ansa, furono d'accordo perché il ragionamento fu il seguente: se si prevede un limite per i mandati del primo cittadino perché non prevederlo anche per chi governa la Regione visto che ha molto più potere?. In questo modo si scrisse 'un principio secco', non generico, che è di fatto 'auto-applicativo', ovvero entra in vigore dal 2004 per tutte le Regioni ordinarie che prevedano l'elezione diretta, ossia tutte, visto che nessuna ha fatto una scelta diversa in deroga. E il principio è stato ritenuto talmente valido che è stato persino inserito nella proposta di riforma del Premierato
Il ruolo della legge del 2004
"Non esiste nell’attuale Costituzione un principio che imponga un certo vincolo di mandato a nessuno. Il problema non è tanto se esista un principio che vieta o consenta il mandato, il problema è giuridico e tecnico - spiega anche il costituzionalista Giovanni Guzzetta, ospite a Start su Sky TG24 - C’è un articolo della Costituzione che prevede che lo Stato stabilisca i principi di questa materia a cui si devono adeguare le Regioni, e la legge del 2004 prevede che ci sia il vincolo dei due mandati consecutivi"
Il tema del recepimento del 'principio secco'
- Analizzando la situazione attuale, i margini per aggirare questo 'principio secco' della legge sembrano davvero molto esigui. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che vorrebbe ricandidarsi di nuovo, sostiene, con una nuova normativa regionale, che la 'conta dei due mandati' comincerebbe da quando la Regione recepisce la legge. E cioè da ora. Ma il tema del 'recepimento', anche a detta di diversi costituzionalisti, non reggerebbe dato che il principio essendo secco entra immediatamente in vigore senza che si debba recepire e il divieto di un terzo mandato consecutivo è direttamente auto applicativo. L'obiezione avrebbe avuto un senso, osservano gli esperti, se la legge fosse stata scritta 'a maglie larghe', ossia parlando in modo generico di tetto ai mandati. Il Governo ha così presentato ricorso contro la legge regionale della Campania confidando in una sentenza favorevole della Corte Costituzionale
L’ipotesi della candidatura autonoma
- La scelta di uscire dal partito di appartenenza per candidarsi autonomamente, come annunciato da De Luca e tra le opzioni del numero uno del Veneto, Luca Zaia, anche lui colpito dal divieto, non risolverebbe comunque il problema, perché il divieto del terzo mandato ricade sulla persona e non sul partito. E anche se si presentassero alle prossime elezioni con liste autonome o per conto di forze politiche diverse dalle attuali, il discorso non cambierebbe. La legge, assicura ancora Ceccanti, "parla molto chiaro". La speranza di De Luca e Zaia potrebbe essere quella di una pronuncia a loro favore da parte della Consulta, ma si tratta di "un periodo ipotetico dell'irrealtà", si osserva, perché questo creerebbe un precedente pericoloso visto che metterebbe a rischio varie leggi di principio che regolano le Regioni.
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