Come e quando si elegge il Presidente della Repubblica italiana

Politica

Ambra Orengo

Il palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica (Ansa)
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La Costituzione stabilisce modalità, requisiti e durata del mandato presidenziale. L’elezione spetta al Parlamento in seduta comune e il Capo dello Stato rimane in carica 7 anni. Per essere scelti, è necessario avere almeno 50 anni

L’elezione del Presidente della Repubblica italiana è regolata dal Titolo II della parte seconda della Costituzione. In particolare, gli articoli 83, 84 e 85 stabiliscono modalità, requisiti e durata del mandato presidenziale. Quelli successivi, ne definiscono le funzioni. Il Capo dello Stato attualmente in carica, 12esimo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato eletto il 31 gennaio 2015 al quarto scrutinio con 665 voti. Ha giurato il successivo 3 febbraio.

L’elezione del Presidente della Repubblica

L’articolo 83 della Costituzione recita: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri”, cioè da Camera e Senato riuniti. All'elezione partecipano inoltre tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha invece un solo delegato. È consuetudine che i Consigli scelgano uno dei tre delegati tra le file dell’opposizione, e gli altri due tra le cariche principali degli organi regionali: presidente della Regione, vicepresidente della giunta, presidente del Consiglio regionale o capogruppo del partito di maggioranza. Al completo, dunque, l’assemblea per l’elezione del Presidente è composta da 1.003 persone: 630 deputati, 315 senatori e i 58 delegati regionali. A questi, è necessario aggiungere i seantori a vita, il cui numero può variare a ogni elezione. La votazione avviene nella Camera dei deputati, a palazzo Montecitorio, e ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (cioè il 50 per cento più 1). Lo spoglio delle schede viene fatto dal presidente della Camera che legge ad alta voce i nomi dei candidati.

I requisiti di eleggibilità

Secondo l’articolo 84 della Costituzione, “può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici”. Inoltre, per ricoprire la più alta carica della Repubblica italiana, bisogna abbandonare altre cariche pubbliche: l’ufficio di Capo dello Stato è infatti “incompatibile” con qualsiasi altra carica. Infine, l’articolo 84 prevede che “l'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge”. Con “assegno” si intende una somma di denaro che il Presidente riceve per le esigenze personali sue e della famiglia. La dotazione consiste invece nell’uso di beni patrimoniali destinati alla residenza e agli uffici del Presidente (che rimangono proprietà pubblica, restituiti alla fine del mandato) e a una somma di denaro per le spese della Presidenza.

Il mandato

“Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”, si legge nell’articolo 85 della Costituzione. Il mandato inizia subito dopo che il nuovo Capo dello Stato ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. In quest’occasione, il nuovo Presidente pronuncia un discorso, detto “di insediamento”, nel quale illustra le linee guida del suo mandato. Alla scadenza dei sette anni, diventa, di diritto, senatore a vita. Oltre al termine naturale del mandato, altri motivi di cessazione dall’ufficio possono essere: impedimento permanente, morte o dimissioni, decadenza dalla carica o destituzione (per condanna di alto tradimento e attentato alla Costituzione). Trenta giorni prima che scada il termine dei sette anni, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Anche se la Costituzione non lo prevede espressamente, il Presidente della Repubblica può essere rieletto: il primo caso è stato quello di Giorgio Napolitano, nel 2013. Gli ex Presidenti della Repubblica, inoltre, diventano di diritto Presidenti emeriti e senatori a vita.

Votazioni ed età di entrata in carica: le curiosità

L’Italia ha avuto nel corso della sua storia repubblicana, 12 Presidenti (per 13 mandati, considerando il doppio di Napolitano). Francesco Cossiga nel 1985 e Carlo Azeglio Ciampi nel 1999 sono stati eletti al primo scrutinio. Nel caso di Cossiga, si è trattato della prima volta che ciò accadeva nella storia della Repubblica. Giovanni Leone, invece, è stato il Capo dello Stato eletto, nel 1971, dopo il maggior numero di votazioni (23), con 518 voti su 1008 "grandi elettori". Ciò avvenne a causa della difficoltà di trovare un accordo tra i diversi partiti presenti in Parlamento. Altri dati curiosi sono relativi all’età dei Presidenti: ad esempio, Cossiga è stato il Presidente più giovane, eletto a 57 anni, mentre Pertini, diventato Capo dello Stato a 82 anni, è stato il più anziano. Nessuna donna è invece mai stata eletta Presidente della Repubblica italiana. Tra quelle che hanno ricevuto dei voti la prima è stata Ottavia Penna da Caltagirone, nel 1948, poi Ines Boffardi e Tina Anselmi nel 1978, Nilde Iotti nel 1992, Emma Bonino nel 1999.

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