Introduzione
Il decreto Carceri è legge. Via libera definitivo dall'Aula della Camera con 153 voti favorevoli, 89 contrari e un astenuto.
Molte le novità previste: assunzione di mille nuove unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria, ma anche procedure più snelle per concedere di uscire dal carcere in anticipo a chi ne ha diritto, più telefonate per i detenuti e l'istituzione di un albo di comunità adibite alla detenzione domiciliare.
C'è chi lo ha già ribattezzato come un nuovo svuota-carceri, ma il ministro della Giustizia Nordio ha precisato che l'intento non è quello "di aprire le porte per alleggerire la popolazione carceraria, che pure costituisce un problema". Il titolare del dicastero della Giustizia ha detto che si tratta di un “intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale” e “che potremmo chiamare umanizzazione carceraria”.
Quello che devi sapere
In Aula il voto del decreto carceri
- Il decreto Carceri è legge. Via libera definitivo dall'Aula della Camera con 153 voti favorevoli, 89 contrari e un astenuto. Molte le novità: più telefonate per i detenuti, snellimento delle procedure per ottenere misure alternative al carcere e un elenco delle comunità abilitate per la detenzione domiciliare. Il dl è già stato ribattezzato come un nuovo “svuota-carceri”, nonostante la parola non piaccia al governo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio nei giorni scorsi aveva precisato: “Non sarà sicuramente uno svuota-carceri nel senso di aprire le porte per alleggerire la popolazione carceraria, che pure costituisce un problema”. Ecco cosa prevede il testo di legge
Per approfondire:
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Nordio: “Decreto orientato su umanizzazione carceraria”
- Il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva presentato così il dl carcere nelle settimane precedenti: "È un intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale. Questo intervento è frutto di una visione del governo Meloni, condivisa dai nostri sottosegretari, che sul punto di vista della Giustizia è orientata essenzialmente su quello che potremmo chiamare umanizzazione carceraria".
Procedure più veloci per la libertà anticipata/1
- Il dl prevede misure per la semplificazione e velocizzazione delle procedure per concedere la libertà anticipata ai detenuti che ne abbiano il diritto. In occasione "di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata", il magistrato di sorveglianza "accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente"
Procedure più veloci per la libertà anticipata/2
- L'istanza, continua il testo, "può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi". In ogni caso, le detrazioni non saranno riconosciute "qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione". La misure alternative potranno essere decise non più in via provvisoria, ma definitivamente e più rapidamente dal magistrato di sorveglianza, senza passare per il tribunale collegiale.
Nordio: “Patto col detenuto, più semplice liberazione anticipata”
- Nel dl carcere "vi sono misure per rendere più semplice la liberazione anticipata”, ha spiegato Nordio. “Non vi sono indulgenze gratuite ma si rende più certa la procedura attraverso cui la liberazione anticipata è posta in esecuzione. Renderemo molto chiaro al detenuto il percorso ed i termini per godere della liberazione anticipata. Ci sarà una specie di 'patto' per metterlo subito al corrente dei suoi diritti e degli sconti che potrebbe ottenere se si comporta bene in carcere"
L'albo delle comunità
- Il testo prevede inoltre l’istituzione di un albo di comunità che potranno accogliere alcune tipologie di detenuti - come quelli con residuo di pena basso, i tossicodipendenti e quelli condannati per determinati reati - dove potranno scontare il fine pena. L'intervento va nella direzione di consentire ai molti detenuti, soprattutto stranieri e privi di residenza ufficiale, di avere un luogo per la detenzione domiciliare
Più telefonate per i detenuti
- Previste modifiche all'articolo 39 del regolamento penitenziario: il provvedimento parla di "un incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili". Nordio ha spiegato che “la possibilità di comunicare in termini più elastici e maggiori con le famiglie sarà un piccolo aiuto psicologico che assieme alle risorse di sostegno psicologico ai detenuti già messe in atto, contribuirà, lo speriamo, a rendere psicologicamente più agevole una situazione che essendo punitiva incide sull'umore e la depressione del detenuto”.
Nordio: “Rinviato di un anno il Tribunale per le famiglie”
- Nel decreto "c'è lo slittamento di un anno dell'entrata in vigore del Tribunale per le famiglie. Abbiamo assecondato le aspirazioni della magistratura e dell'avvocatura che lamentavano la mancanza di un'adeguata copertura finanziaria", ha spiegato Nordio.
Nuove assunzioni e formazione
- Nel decreto ci sono anche una serie di norme sull'assunzione di personale, si parla di mille persone per il Corpo di Polizia penitenziaria tra il 2025 e il 2026. Uno degli articoli riguarda anche anche la modifica di alcune disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria, oltre a modifiche sulla disciplina relativa agli incarichi di livello dirigenziale nel ministero della Giustizia.
L’indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Si interviene poi sul reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili. “Fuori dei casi” previsti dall'articolo 314 del codice penale – la norma che disciplina il reato di peculato – “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei me a tre anni"
Per approfondire:
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