Il ddl approvato dal Senato introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo e istituisce il Coordinatore nazionale incaricato di elaborare la Strategia nazionale al fine di contrastarlo. Il provvedimento punta a prevenire e combattere ogni forma di odio antiebraico attraverso monitoraggio, formazione e interventi coordinati tra istituzioni. Il testo è ora atteso alla Camera per il via libera definitivo
Via libera del Senato al ddl sull'antisemitismo. Il disegno di legge composto da cinque articoli introduce nell'ordinamento italiano "la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto il 26 maggio 2016". La definizione include anche i relativi indicatori, ritenuti necessari per l'applicazione della legge. Il provvedimento non prevede sanzioni penali, ma istituisce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio. Il testo, ora atteso alla Camera per l'approvazione definitiva, è intitolato "Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di Antisemitismo".
Articolo 1: Definizione
La Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo e promuove azioni per contrastarne la diffusione, nel rispetto delle libertà costituzionali di espressione, critica politica, riunione e associazione. In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017, viene adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, che descrive l'antisemitismo come una percezione degli ebrei che può manifestarsi come odio nei loro confronti, attraverso atti verbali o fisici diretti contro persone, beni, istituzioni o luoghi di culto ebraici. Le istituzioni della Repubblica collaborano per prevenire e contrastare ogni atto antisemita, riconoscendolo come una minaccia alla convivenza civile, alla stabilità sociale e alla sicurezza pubblica.
Articolo 2: Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo
La Strategia nazionale viene adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta del Coordinatore nazionale. Ha durata triennale e persegue tre obiettivi principali: prevenire e contrastare antisemitismo, odio e discriminazioni nei confronti di persone, comunità e istituzioni ebraiche; promuovere conoscenza, rispetto e valorizzazione della storia e della cultura ebraica; rafforzare la coesione sociale e garantire adeguate misure di sicurezza ai luoghi di aggregazione ebraici.
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Articolo 3: Linee di azione della Strategia nazionale
La Strategia per la lotta contro l'antisemitismo si articola in diverse linee di intervento, che possono essere ampliate su proposta del Coordinatore nazionale: Utilizzo della banca dati prevista dalla legge n. 121/1981 per raccogliere informazioni sugli episodi di antisemitismo, così da ottenere un quadro completo del fenomeno; Adozione di misure specifiche per limitare la diffusione dell'odio antisemita in rete, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Promozione di attività formative per docenti e studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria, per approfondire antisemitismo, diaspora ebraica e implicazioni storiche e culturali; Le scuole comunicano al tavolo tecnico nazionale e al Coordinatore le azioni intraprese per contrastare episodi antisemiti. Per quanto riguarda le università e la ricerca, il ddl mira a sostenere iniziative accademiche, seminari e attività di ricerca sul tema. Le università adottano misure interne per prevenire e monitorare atti antisemiti e possono individuare figure dedicate al controllo delle azioni previste dalla Strategia. Percorsi formativi specifici per le Forze di polizia al fine di riconoscere correttamente la natura antisemita dei reati, secondo la definizione dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto e in relazione agli obiettivi dei crimini. Iniziative di aggiornamento sul fenomeno dell'antisemitismo per Forze armate, Forze dell'ordine e per il personale della carriera prefettizia e della magistratura, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Promozione di momenti formativi e informativi sul tema dell'antisemitismo all'interno di associazioni e realtà sportive.
Articolo 4: Coordinatore nazionale
Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, è responsabile della predisposizione e dell'aggiornamento della Strategia nazionale. Presiede un Gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei ministeri competenti (Interno, Esteri, Giustizia, Istruzione e Merito, Università e Ricerca, Cultura) e dalle autorità politiche delegate per sport, politiche giovanili, pari opportunità, innovazione digitale e informazione ed editoria, oltre a membri designati da dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, Unione delle comunità ebraiche italiane, Unione giovani ebrei d'Italia, Fondazione Centro di documentazione ebraica e contemporanea, Fondazione Museo della Shoah e Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono essere coinvolti anche esperti del mondo scolastico, universitario, dell'informazione e delle istituzioni culturali e scientifiche. La partecipazione al Gruppo tecnico non prevede compensi, salvo eventuali rimborsi spese. I componenti sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, che definisce anche, nei limiti delle risorse disponibili, il contingente di personale tecnico e amministrativo di supporto. Eventuali compensi al Coordinatore sono stabiliti entro i limiti previsti dalla normativa vigente e a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.
Articolo 5: Clausola di invarianza finanziaria
Tutte le amministrazioni coinvolte attuano quanto previsto dalla legge senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.