
Elezioni e referendum, oggi il silenzio elettorale: cos'è e a cosa serve
Questa tornata elettorale, che comprende anche il referendum sul taglio dei parlamentari, come tutte è preceduta da una giornata di silenzio elettorale. La norma che regola questa consuetudine risale al 1951 ed è stata poi integrata negli anni. Ecco di cosa si tratta

Domenica 20 e lunedì 21 settembre in Italia si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari. Inoltre si svolgono le elezioni regionali in 7 Regioni e le elezioni comunali in numerose città e paesi. Questa tornata elettorale, come tutte, è preceduta da una giornata di silenzio elettorale: ecco di cosa si tratta

Come prevede la legge il silenzio elettorale precede l'election day. Non è raro, però, che qualche esponente politico violi la norma, per distrazione o per sfruttare le ore immediatamente precedenti il voto, quelle in cui l'elettore dovrebbe maturare la sua decisione

La norma sul silenzio elettorale risale al 1951 e ha subìto, nel corso degli anni, diverse rivisitazioni

La regola di fondo rimane sempre la stessa ed è stabilita dall'articolo 9 della legge 202/1956: nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda

Inoltre - dice la legge - nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali

A questa norma è seguita, nel 1975, la modifica all'articolo 9: nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale

Insomma, fatto il pieno di informazioni e slogan degli esponenti politici, il legislatore sembra prevedere per l'elettore un momento di ‘decantazione', per poter riflettere e maturare meglio la sua scelta

Ma cosa rischia chi viola il silenzio elettorale? “Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo", recita la legge, "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032"

La multa non è salata, specie se confrontata alla mole di risorse che i partiti investono nelle campagne elettorali

A giocare un ruolo deterrente è, semmai, il fair play richiesto a candidati e comitati, e il rischio che violando la norma si possa pagare un prezzo in termini di consenso