Dl Genova, Senato boccia emendamento: ritorna il condono a Ischia

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Durante il voto a Palazzo Madama è stato respinto l'emendamento all'articolo 25 approvato ieri sul quale, per la prima volta, il governo è stato messo in minoranza. Sale a 7 il numero dei senatori dissidenti nel Movimento 5 Stelle

L'Aula del Senato reintroduce il condono edilizio a Ischia, respingendo l'emendamento all'articolo 25 del decreto Genova presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato battendo la maggioranza. Con la bocciatura, votata durante l'esame del decreto Genova e altre emergenze in corso, si torna quindi di fatto al testo iniziale dell'articolo, per cui restano il riferimento e l'applicazione della legge sul condono dell'85 (la n.47) per le istanze pendenti su immobili danneggiati dal sisma di un anno fa. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli sul voto: "Mi pare stia andando molto bene".

La vicenda e i malumori all’interno del M5s

Ieri, per la prima volta, sull’emendamento oggi respinto il governo giallo-verde è stato messo in minoranza in Parlamento. L’emendamento, presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, era stato approvato con 23 voti a favore, tra cui quello del pentastellato Gregorio De Falco, 22 contrari e l'astensione della senatrice M5s Paola Nugnes. Ne è seguita una polemica sulla decisione presa dai due esponenti del M5s, che rischiano l’espulsione dal gruppo pentastellato del Senato. Ma il gruppo dei M5S contrari al condono si è addirittura allargato. Sono 7 i pentastellati che hanno lasciato l'aula senza votare per ripristinare il testo uscito dalla Camera: oltre Paola Nugnes, anche Bogo Deledda, Ciampolillo, Fattori, Giarrusso, Turco e Vaccaro.

Cosa prevede l'articolo 25

L'articolo 25 stabilisce che i Comuni indicati devono decidere entro sei mesi sulle istanze di condono ancora non risolte relative agli immobili distrutti dal terremoto e presentate ai sensi di tre leggi successive: del 1985, del 1994 e del 2003. La parte contestata, però, è alla fine del primo comma, che indica che per tutte le richieste trovano esclusiva applicazione i criteri della legge n.47 del 1985: anche per domande successive, quindi, si applicano i criteri di oltre trent'anni fa, quando - come ha denunciato Legambiente - non esistevano ancora molte norme di tutela del territorio, del paesaggio, di contrasto del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico.

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