Legittima difesa, la riforma è legge: ecco cosa cambia

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Si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa e si esclude la punibilità di chi ha agito "in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Ecco le novità del nuovo provvedimento

Con 201 sì, 38 no e sei astenuti l'aula del Senato ha approvato il 28 marzo 2019 in via definitiva la riforma della legittima definitiva. Un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, composto da nove articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. Ecco le principali novità introdotte: il testo non cancella l'intervento del magistrato per la valutazione dei fatti accaduti.

Proporzionalità

Nei casi di legittima difesa domiciliare si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Inoltre si considera "sempre in stato di legittima difesa" chi, all'interno del domicilio (o nel negozio o nello studio professionale), respinge l'intrusione da parte di una o più persone "posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica".

Grave turbamento

Il testo, affrontando i casi di eccesso colposo di legittima difesa, esclude la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità "in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

Nessuna azione civile risarcitoria

Si interviene anche sul Codice Civile escludendo la possibilità che chi è uscito assolto in sede penale dal reato di eccesso di legittima difesa, sia obbligato a rimborsare il danno causato dal fatto.

Gratuito patrocinio

Viene esteso a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. Lo Stato può però rifarsi delle spese anticipate se, una volta riaperte le indagini, la persona sia poi condannata in via definitiva.

Violazione di domicilio

È elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per questo reato. Nel caso in cui la violazione è commessa con violenza su cose o persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, l'attuale pena da uno a cinque anni è innalzata da due a sei anni.

Furto o scippo

Per questi delitti la pena detentiva è inasprita nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni.

Rapina

La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Sanzioni maggiori anche per le ipotesi aggravate e pluriaggravate.

Cosa prevedeva il vecchio ordinamento

L’articolo 52 del codice penale italiano prima della riforma stabiliva che “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”. Nel 2006, alla norma era stato aggiunto un secondo comma che regola i casi in cui si utilizzi un’arma legittimamente detenuta nel corso di una violazione di domicilio o di altra proprietà (luoghi dove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale) e prevedeva, anche qui, una “rapporto di proporzione”. Per essere applicata, infatti, la legittima difesa doveva essere “necessaria” e “proporzionata” all’offesa, come rimarcato anche dalla Corte di Cassazione in più occasioni. Se si violavano questi principi, si cadeva nell’articolo 55, cioè l’eccesso colposo.

Gli altri Paesi e la percezione in Italia

In altri Paesi la legittima difesa funziona in maniera differente rispetto all’Italia. Ad esempio: in Germania lo stato di paura di chi agisce costituisce un’attenuante. Negli Stati Uniti il diritto a possedere armi è inviolabile, in Gran Bretagna una norma del 2013 ha stabilito che un uso anche non proporzionato della forza è legittimo nel caso della difesa del proprio luogo di residenza dall’intrusione non autorizzata di terzi (non invocabile nel caso di aggressore in fuga). In Italia, nonostante una diminuzione del 10,2% di denunce di reato nel 2017, è in aumento il senso di paura tra i cittadini. Stando al primo rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis con Federsicurezza, iI 31,9% delle famiglie italiane percepisce il rischio di criminalità nella zona in cui vive. Come probabile conseguenza, il 39% degli italiani è favorevole all’introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un’arma da fuoco per la difesa personale. In aumento rispetto al 26% del 2015.

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