Con il disco verde del Senato alla fiducia posta dal Governo, il ddl ottiene il sì definitivo del Parlamento. Previste le aggravanti per chi fugge dopo un incidente: LA SCHEDA
L'omicidio stradale è legge (qui il testo del Senato). Con 149 voti a favore, 3 contro e 15 astenuti il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo al testo che introduce il nuovo reato nel codice penale. Si conclude così un lungo iter che ha visto la legge arrivare a Palazzo Madama in quinta lettura, dopo l'ultima modifica apportata lo scorso 21 gennaio alla Camera, quando con voto segreto è stato approvato l'emendamento di Fi che esclude l'arresto in flagranza per il responsabile di un incidente se questi si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L’omicidio stradale è legge. <a href="https://twitter.com/hashtag/finalmente?src=hash">#finalmente</a></p>— Matteo Renzi (@matteorenzi) <a href="https://twitter.com/matteorenzi/status/705076341125857280">2 marzo 2016</a></blockquote>
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Le misure - L'omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi:
· Chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere.
· Sarà punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
· La pena può però aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere.
· E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Ecco le altre novità del testo approvato alla Camera:
Lesioni stradali - Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
Conducente mezzi pesanti - L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
Fuga del conducente - Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
Revoca della patente - In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Raddoppio della prescrizione - Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta 'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Perizie coattive - Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo puo' essere disposto anche dal pm.