De Luca: "Non verrò sospeso". Boschi: "Rispetteremo legge"

Politica
Il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della visita a Napoli
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A pochi giorni dal voto e mentre continuano le polemiche, il candidato governatore in Campania dice: "La legge Severino non è applicabile per chi viene eletto per la prima volta". Il ministro per le Riforme a Napoli: "Sentenza Cassazione non cambia nulla"

"Il problema della Severino è superato perché la legge non è applicabile per chi viene eletto per la prima volta. Quindi non verrò sospeso". E' quanto dice Vincenzo De Luca, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania (lo speciale - il confronto tra i candidati su Sky TG24), riguardo all'applicabilità della norma che prevede la sospensione in caso di condanna, anche non definitiva (è il caso di De Luca).
Il commento di De Luca arriva il giorno del deposito, da parte della Cassazione, dell'ordinanza secondo cui è competente il giudice ordinario, e non il Tar, ad applicare la legge Severino, e nello stesso giorno della visita del ministro per le Riforme Maria Elena Boschi a Napoli. La quale ha detto: "Se De Luca vincerò rispetteremo la legge, come abbiamo sempre fatto". "La sentenza della Cassazione nella sostanza non cambia nulla", ha aggiunto Boschi, spiegando che secondo la legge Severino "De Luca è candidabile ed eleggibile".

Il deposito della ordinanza - Il verdetto delle sezioni unite della Suprema Corte si articola in 22 pagine e, rispondendo al ricorso presentato dal Movimento in difesa dei cittadini rappresentato dall'avvocato Gianluigi Pellegrino contro il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, "dichiara la giurisdizione del giudice ordinario" e "previa riassunzione nei termini di legge" "rimette le parti" innanzi al giudice ordinario.

Le motivazioni della ordinanza - "Nella valutazione della incidenza di una sopravvenuta sentenza non definitiva di condanna" per i reati indicati dalla legge Severino, "l'opzione del legislatore - spiega la Cassazione - è chiaramente orientata nel senso di una temporanea compressione del diritto soggettivo dell'eletto, allo svolgimento del mandato, per un tempo predefinito e secondo modalità del pari interamente delineate dalla legge" sicché "le controversie sulla sospensione" disposta dalla Severino "sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario".

"Nessuna discrezionalità da parte della P.A."- Nella configurazione legislativa della legge Severino, si legge ancora, "non è attribuita alla Pubblica amministrazione alcuna discrezionalità in ordine all'adozione del provvedimento di sospensione" dalla carica di un politico che ha subito condanne; "la sospensione opera di diritto al solo verificarsi delle condizioni legislativamente previste e per il tempo previsto dal legislatore; al prefetto non è attribuito alcun autonomo apprezzamento in ordine all'adozione di provvedimento di sospensione e non è consentito di modularne la decorrenza o la durata sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici".

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