Il segretario del Pdl illustra la proposta di riforma istituzionale: Capo dello Stato eletto per 5 anni. E propone uno scambio sulla legge elettorale a doppio turno. "No" da parte dei democratici
Il semipresidenzialismo in salsa Pdl si articola in 5 emendamenti. A illustrare la "riforma delle riforme" è stato Angelino Alfano, in una conferenza stampa al Senato, alla presenza dello stato maggiore del partito. Il segretario del Pdl ha poi aperto anche alla riforma elettorale caldeggiata dal Pd, ovvero il doppio turno alla francese. "Abbiamo ribadito una serie di proposte ai nostri interlocutori, ribadendo la volontà a riflettere sulle altre proposte. Mi riferisco al Pd e alla legge elettorale con il doppio turno, da noi sempre osteggiata, ma che andrebbe invece bene con l'elezione diretta del presidente della Repubblica" ha detto Alfano. Secca però la risposta dei democratici, secondo cui le riforme istituzionali vanno demandate alla prossima legislatura.
Ecco comunque cosa prevede il testo del Pdl. Il presidente della Repubblica (ex articolo 83) "è eletto a suffragio universale e diretto e sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età". Dura in carica 5 anni (può essere rieletto una sola volta), "rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza", "vigila sul rispetto della Costituzione", "rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea"; "assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali".
Può essere eletto presidente della Repubblica (ex articolo 84) "ogni cittadino che ha compiuto 40 anni e goda dei diritti civili e politici". E' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, altrimenti si prevede un ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. L'ufficio "è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività politica pubblica o privata" e la "legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del presidente della Repubblica e gli interessi pubblici": a tal fine "la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità".
L'assegno e la dotazione del capo dello Stato, prevede l'ultimo comma dell'emendamento all'articolo 84, "sono determinati per legge". Il presidente della Repubblica "presiede il Consiglio supremo per la politica estera e di Difesa e ha il comando delle Forze armate", oltre a dichiarare "lo stato di guerra" deliberato dalle Camere. Può sciogliere le Camere (o una di esse), ma non nel primo anno dall'elezione delle Camere. Premier e ministri controfirmano gli atti proposti al capo dello Stato e adottati dallo stesso, ma non l'indizione delle elezioni e lo scioglimento delle Camere, né l'indizione dei referendum, il rinvio e promulgazione delle leggi, le nomine attribuite al Presidente dalla Costituzione.
Secondo la proposta del Pdl il presidente del Consiglio si chiamerà "primo ministro" e il governo è composto dal "primo ministro e dai ministri". Il presidente della Repubblica "presiede il Consiglio dei Ministri, salvo delega al primo ministro", "nomina il primo ministro" e su proposta del capo del governo "nomina e revoca i ministri". Quanto alle garanzie e ai pesi e contrappesi, il Pdl indica come il più importante il fatto che un "un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore".
Ecco comunque cosa prevede il testo del Pdl. Il presidente della Repubblica (ex articolo 83) "è eletto a suffragio universale e diretto e sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età". Dura in carica 5 anni (può essere rieletto una sola volta), "rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza", "vigila sul rispetto della Costituzione", "rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea"; "assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali".
Può essere eletto presidente della Repubblica (ex articolo 84) "ogni cittadino che ha compiuto 40 anni e goda dei diritti civili e politici". E' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, altrimenti si prevede un ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. L'ufficio "è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività politica pubblica o privata" e la "legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del presidente della Repubblica e gli interessi pubblici": a tal fine "la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità".
L'assegno e la dotazione del capo dello Stato, prevede l'ultimo comma dell'emendamento all'articolo 84, "sono determinati per legge". Il presidente della Repubblica "presiede il Consiglio supremo per la politica estera e di Difesa e ha il comando delle Forze armate", oltre a dichiarare "lo stato di guerra" deliberato dalle Camere. Può sciogliere le Camere (o una di esse), ma non nel primo anno dall'elezione delle Camere. Premier e ministri controfirmano gli atti proposti al capo dello Stato e adottati dallo stesso, ma non l'indizione delle elezioni e lo scioglimento delle Camere, né l'indizione dei referendum, il rinvio e promulgazione delle leggi, le nomine attribuite al Presidente dalla Costituzione.
Secondo la proposta del Pdl il presidente del Consiglio si chiamerà "primo ministro" e il governo è composto dal "primo ministro e dai ministri". Il presidente della Repubblica "presiede il Consiglio dei Ministri, salvo delega al primo ministro", "nomina il primo ministro" e su proposta del capo del governo "nomina e revoca i ministri". Quanto alle garanzie e ai pesi e contrappesi, il Pdl indica come il più importante il fatto che un "un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore".