Secondo i giudici del Tar la competenza su queste materie resta dello Stato e il provvedimento del presidente della Regione non è legittimo
"Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse". Il Tar di Palermo ha confermato la decisione della presidente della terza sezione del Tar che aveva accolto la richiesta della Presidenza del consiglio dei ministri di sospensione dell'ordinanza del presidente della Regione Musumeci. L'atto, l'ordinanza 33 del 22 agosto contingibile e urgente, imponeva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza.
Secondo i giudici del Tar la competenza su queste materie resta dello Stato e il provvedimento del presidente della Regione non è legittimo. "Il potere di disciplinare l'immigrazione - scrivono i giudici - rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio; potere, al quale si correla il controllo giuridico dell'immigrazione di esclusiva competenza dello Stato a presidio di valori di rango costituzionale".
Musumeci: "Roma eserciti competenze o lasci fare"
"Era già tutto scritto - ha dichiarato Musumeci -. Solo chi non conosce il rito amministrativo poteva attendersi una pronuncia diversa dal decreto monocratico. O qualcuno pensava che il collegio del Tar avrebbe smentito il suo presidente? I siciliani sanno bene che senza la mia azione, Roma non si sarebbe mai svegliata sul tema migranti. E lo dicono i fatti: tutti i provvedimenti adottati dal governo centrale sono successivi. I fatti, per fortuna, parlano più delle ideologie. E i fatti dicono con chiarezza che in Sicilia gli hotspot continuano ad essere fuori legge e non adeguati alle norme Covid. Roma rivendica competenze? Le eserciti davvero, oppure lasci fare alla Regione".
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