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Auto aziendale, uso promiscuo e strumentale: le differenze

Auto

Nel linguaggio comune auto aziendale è una definizione unica. Per il fisco, invece, contano uso e destinazione: veicolo esclusivamente strumentale all’attività, veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, veicolo ordinario usato nell’impresa senza esclusività. Le differenze incidono su deducibilità dei costi (Ires/Irpef), gestione dell’Iva e, nel caso del promiscuo, tassazione del benefit in busta paga. La norma cardine per la deducibilità è l’art. 164 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). 

Nel linguaggio comune auto aziendale è una definizione unica mentre per il fisco contano uso e destinazione e bisogna distinguere tra veicolo esclusivamente strumentale all’attività, veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, veicolo ordinario usato nell’impresa senza esclusività. Le differenze incidono su deducibilità dei costi (Ires/Irpef), gestione dell’Iva e, nel caso del promiscuo, tassazione del benefit in busta paga. La norma cardine per la deducibilità è l’art. 164 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). 

 

Cos'è l'uso esclusivamente strumentale

Per  definire l'“uso esclusivamente strumentale” non basta che l’auto sia usata molto per lavoro: deve essere un bene senza il quale l’attività non può essere esercitata, oppure rientrare in categorie per cui l’uso professionale è intrinseco (tipicamente, per esempio, chi ha come oggetto dell’attività il noleggio o il trasporto). È il caso in cui la disciplina consente la deducibilità integrale dei costi, perché l’auto è un fattore produttivo e non un bene a disponibilità mista. L’inquadramento è importante, con la prova dell’esclusività sostanziale e documentabile (organizzazione, mansioni, assenza di uso personale).

Iva sull’auto: 100% solo se l’uso è realmente esclusivo

Sul versante IVA, la regola pratica è simile: detrazione piena solo quando l’uso è esclusivamente riferibile all’attività o quando si rientra nei casi specifici previsti dalla norma. Negli altri casi si applica la detrazione forfetaria del 40% prevista dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72 per i veicoli non esclusivamente strumentali. Questa percentuale, in Italia, è stata oggetto di autorizzazioni UE e proroghe: va quindi trattata come parametro “di sistema” da verificare nel periodo.

Auto uso promiscuo: l’auto al dipendente per lavoro e vita privata

L’uso promiscuo scatta quando l’auto è assegnata al dipendente anche per esigenze personali. L’azienda, se rispetta le condizioni di legge, deduce i costi nella misura del 70% e, a differenza dell’uso “ordinario”, senza i limiti massimi di costo previsti per altre casistiche. La condizione operativa è chiara; l’auto deve essere concessa al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, e l’assegnazione va tracciata con documentazione certa (lettera di assegnazione/contratto, policy, eventuali trattenute).

Fringe benefit 2026: come si calcola il valore tassato al dipendente

Il dipendente subisce la tassazione del fringe benefit, calcolato in via convenzionale sulle tabelle ACI e su una percorrenza standard di 15.000 km, al netto di quanto eventualmente trattenuto al lavoratore per l’uso privato. Dal 2026, per i veicoli concessi in uso promiscuo, la percentuale applicata al costo chilometrico ACI è 10% per le elettriche, 20% per ibride plug-in, 50% per tutte le altre alimentazioni. È un cambio netto rispetto al criterio basato sulle fasce di anidride carbonica usato negli anni precedenti.

Uso ordinario non esclusivo: l’auto aziendale senza assegnazione al dipendente

Quando l’auto è usata dall’impresa ma non è né esclusivamente strumentale né assegnata in promiscuo a un dipendente, si ricade nella disciplina più restrittiva: deducibilità parziale (in genere 20%) e con limiti massimi fiscalmente rilevanti per ammortamenti/canoni, fissati dall’art. 164. Sul fronte IVA, torna la logica della detrazione al 40% in assenza di prova di esclusività. È la casistica tipica delle auto “di servizio” usate da più persone o per esigenze miste non formalizzate come benefit.

 

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