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Cos'è il trasporto eccezionale e cosa prevede il Codice della Strada

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Quando si parla di trasporto eccezionale non ci si riferisce semplicemente a un carico “molto grande”, ma a una condizione ben definita dal Codice della Strada. L’articolo 10 disciplina, infatti, i veicoli e i convogli che, per dimensioni o massa, superano i limiti ordinari stabiliti dagli articoli 61 e 62. In questi casi non si tratta più di trasporto ordinario, ma di circolazione in condizioni di eccezionalità, che richiede procedure specifiche, autorizzazioni e prescrizioni operative.

 

Un trasporto è definito eccezionale quando il veicolo o il complesso veicolare eccede i limiti dimensionali o di peso previsti dalla normativa. Non è quindi una categoria commerciale, ma una condizione tecnica e giuridica legata alla circolazione su strada. Tipicamente rientrano in questa casistica macchinari industriali, elementi strutturali, componenti per l’energia eolica o carichi indivisibili che, per caratteristiche costruttive, non possono essere smontati o trasportati in più viaggi. Il Codice considera eccezionali, ad esempio, gli autotreni o autoarticolati oltre i 16,50 metri, gli autobus snodati oltre i 18,50 metri, i veicoli oltre i 12 metri di lunghezza o oltre i 2,55 metri di larghezza (2,60 per isotermici). Analogamente, si entra nell’eccezionalità quando le masse complessive superano i limiti previsti, come nel caso di autoarticolati oltre le 44 tonnellate o autotreni oltre le 56.

Normativa, cosa dice l'art. 10 del Codice della Strada


L’articolo 10 stabilisce che la circolazione in condizioni di eccezionalità è ammessa solo con autorizzazione preventiva dell’ente proprietario o concessionario della strada. Questo titolo autorizzativo definisce percorso, limiti di velocità, eventuali finestre orarie, obbligo di scorta e altre prescrizioni tecniche. L’eccezionalità non è permanente: anche un veicolo classificato come eccezionale può circolare senza autorizzazione se, in quella specifica configurazione, rientra nei limiti di sagoma e massa previsti dal Codice.

Autorizzazione trasporto eccezionale: iter e documentazione richiesta

Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare una domanda con tutte le informazioni tecniche e operative del trasporto: caratteristiche del veicolo, dimensioni del carico, masse, itinerario proposto e periodo di validità.  Alla richiesta devono essere allegati disegni e documentazione tecnica del convoglio, oltre alla prova dell’idoneità costruttiva del mezzo. Sono inoltre previsti costi amministrativi e indennizzi per la maggiore usura dell’infrastruttura. La procedura è oggi gestibile online attraverso piattaforme dedicate, come quella attivata da Anas, che consente di inviare la domanda, monitorarne l’iter e ricevere le prescrizioni operative.

Prescrizioni operative: velocità, scorte e segnalazioni


Una volta ottenuta l’autorizzazione, il trasporto deve rispettare tutte le prescrizioni indicate. In genere si tratta di limiti di velocità ridotti, itinerari obbligati, orari di circolazione stabiliti e presenza di segnalazioni specifiche. Le indicazioni operative prevedono normalmente velocità intorno ai 70 km/h in autostrada, 50 km/h sulle extraurbane e 30 km/h nei centri abitati, salvo diverse prescrizioni. In base alle dimensioni del convoglio può essere richiesta una scorta tecnica, composta da veicoli attrezzati con dispositivi luminosi e segnaletica, oppure l’assistenza della Polizia Stradale.

Sanzioni per trasporto eccezionale senza autorizzazione o fuori norma


Il sistema sanzionatorio distingue tra violazioni gravi e inosservanze minori.
Chi effettua un trasporto eccezionale senza autorizzazione, oppure viola prescrizioni essenziali o supera i limiti autorizzati, è soggetto a una sanzione amministrativa da 794 a 3.206 euro. La mancata osservanza di altre prescrizioni comporta una sanzione da 159 a 641 euro. Circolare senza avere con sé l’autorizzazione, pur avendola ottenuta, comporta una sanzione da 42 a 173 euro e l’obbligo di esibirla per proseguire il viaggio. Per i mezzi d’opera utilizzati in modo non conforme la sanzione va da 430 a 1.731 euro, con sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi e revoca della qualifica alla terza violazione in cinque anni.

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