Ungheria, cosa succede dopo il voto dell'Europarlamento

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Il premier ungherese Viktor Orban (Ansa)
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Dopo il via libera alle sanzioni contro il Paese magiaro, l'articolo 7 dei Trattati dell'Ue prevede che la decisione, articolata in diverse fasi, passi al Consiglio europeo 

Il Parlamento europeo ha dato il via, con 448 eurodeputati favorevoli, 197 contrari e 48 astenuti, all'iter per l'attivazione contro l'Ungheria dell'articolo 7 dei Trattati dell'Unione Europea, quello che negli ambienti europei viene definito come "l'arma nucleare istituzionale". Si tratta del primo passaggio del provvedimento che, se confermato dal Consiglio europeo, prevede la sospensione di alcuni diritti di uno Stato membro che viola persistentemente i valori fondanti dell'Ue elencati nell'articolo 2 dei Trattati: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Il ruolo del Consiglio europeo

Ora la decisione passa al Consiglio europeo che riunirà i capi di Stato e di governo dei 28 Paesi membri (l'Ungheria non partecipa al voto), che, deliberando a maggioranza dei quattro quinti può confermare la decisione dell'Europarlamento, constatando che esiste "un evidente rischio di violazione grave" da parte dell'Ungheria. Prima di procedere a tale constatazione - si legge nel comma 1 dell'articolo 7 - il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. Nella terza fase, prevista nel comma 2, Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di "una violazione grave e persistente" da parte di uno Stato membro, dopo averlo invitato a presentare osservazioni. Quindi non più solo "rischio di violazione".

Le sanzioni

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede le sanzioni: il Consiglio, a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti allo Stato membro, tra cui i diritti di voto del rappresentante del governo in seno al Consiglio stesso. In ogni caso, lo Stato membro in questione continua ad essere vincolato dagli obblighi previsti dai trattati. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate.

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