La Corte Europea per i diritti dell'uomo ha dato ragione ad una coppia omosessuale che contestava il divieto a concedere ad una delle partner il diritto di adottare il figlio dell'altra. La sentenza vale per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa
Nelle coppie omosessuali i partner devono avere il diritto ad adottare i figli dei compagni, cosi come avviene per le coppie eterosessuali non sposate. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo in una sentenza emessa su un ricorso presentato da una coppia di donne austriache e dal figlio di una di loro (qui il testo della sentenza in pdf)
Sentenza vale per tutti gli Stati del Consiglio d'Europa - La sentenza, definitiva perché emessa dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, riguarda l'Austria, ma i principi valgono per tutti gli altri 46 Stati membri del Consiglio d'Europa. Nella sentenza la Corte afferma che l'Austria ha violato i diritti dei ricorrenti perché li ha discriminati sulla base dell'orientamento sessuale dei partner, visto che in Austria l'adozione dei figli dei compagni è possibile per le coppie eterosessuali non sposate.
Il caso in questione è nato da un paradosso: la concessione dell'adozione alla partner avrebbe fatto perdere i diritti alla madre naturale, sua compagna. I giudici di Strasburgo hanno affermato che il governo austriaco non è riuscito a dimostrare che la differenza di trattamento tra coppie gay ed eterosessuali è necessaria per proteggere la famiglia o gli interessi dei minori. Tuttavia la Corte ha nel contempo sottolineato che gli Stati non sono tenuti a riconoscere il diritto all'adozione dei figli dei partner alle coppie non sposate.
Principio di non discriminazione e rispetto della vita familiare - Il caso su cui la Corte ha stabilito la violazione dell'articolo 14 e 8 della convenzione europea dei diritti umani, che sanciscono la non discriminazione e il diritto al rispetto della vita familiare, riguarda due donne che vivono da anni in una relazione stabile e il figlio che una di esse ha avuto da un uomo con cui non era sposata.
Nel 2005 le donne hanno concluso un accordo di adozione per creare un legame legale tra il minore e la compagna della madre. Ma quando si sono rivolte al tribunale per far riconoscere l'accordo, questo ha opposto un rifiuto. In base l'articolo 182.2 del codice civile austriaco la persona che adotta "rimpiazza" il genitore naturale dello stesso sesso, interrompendo quindi il legame con quel genitore. Nel caso in questione quindi l'adozione non avrebbe creato un nuovo legame o rimpiazzato quello con il padre, ma avrebbe reciso quello con la madre naturale del bambino.
Sentenza vale per tutti gli Stati del Consiglio d'Europa - La sentenza, definitiva perché emessa dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, riguarda l'Austria, ma i principi valgono per tutti gli altri 46 Stati membri del Consiglio d'Europa. Nella sentenza la Corte afferma che l'Austria ha violato i diritti dei ricorrenti perché li ha discriminati sulla base dell'orientamento sessuale dei partner, visto che in Austria l'adozione dei figli dei compagni è possibile per le coppie eterosessuali non sposate.
Il caso in questione è nato da un paradosso: la concessione dell'adozione alla partner avrebbe fatto perdere i diritti alla madre naturale, sua compagna. I giudici di Strasburgo hanno affermato che il governo austriaco non è riuscito a dimostrare che la differenza di trattamento tra coppie gay ed eterosessuali è necessaria per proteggere la famiglia o gli interessi dei minori. Tuttavia la Corte ha nel contempo sottolineato che gli Stati non sono tenuti a riconoscere il diritto all'adozione dei figli dei partner alle coppie non sposate.
Principio di non discriminazione e rispetto della vita familiare - Il caso su cui la Corte ha stabilito la violazione dell'articolo 14 e 8 della convenzione europea dei diritti umani, che sanciscono la non discriminazione e il diritto al rispetto della vita familiare, riguarda due donne che vivono da anni in una relazione stabile e il figlio che una di esse ha avuto da un uomo con cui non era sposata.
Nel 2005 le donne hanno concluso un accordo di adozione per creare un legame legale tra il minore e la compagna della madre. Ma quando si sono rivolte al tribunale per far riconoscere l'accordo, questo ha opposto un rifiuto. In base l'articolo 182.2 del codice civile austriaco la persona che adotta "rimpiazza" il genitore naturale dello stesso sesso, interrompendo quindi il legame con quel genitore. Nel caso in questione quindi l'adozione non avrebbe creato un nuovo legame o rimpiazzato quello con il padre, ma avrebbe reciso quello con la madre naturale del bambino.