Secondo la Corte Costituzionale in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali, l'indennità non può essere ancorata solo all'anzianità di servizio
In caso di licenziamento illegittimo per vizi formali, l'indennità non può essere ancorata solo all'anzianità di servizio. E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale esaminando le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell'indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, cd Jobs Act).
In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che è stato dichiarato incostituzionale l'inciso ''di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio'', in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell'anzianità di servizio. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.