Consulenti del lavoro: Jobs act non aumenta rischio licenziamenti

Lavoro

Secondo uno studio condotto dai professionisti l’equazione tutele crescenti-licenziamento agevole è infondata. A 39 mesi dall’assunzione, il 39,3% dei contratti stipulati nel 2015 continuano ad essere attivi contro il 33,4% di quelli sottoscritti in regime di art. 18. 

Il Jobs act non ha aumentato il rischio licenziamento per i lavoratori. È quanto emerge dallo studio 'I contratti a tempo indeterminato prima e dopo il Jobs act', elaborato dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro utilizzando i microdati Cico (Campione integrato comunicazioni obbligatorie), secondo cui appunto l’equazione tutele crescenti-licenziamento agevole appare infondata. 

I dati

Secondo i dati raccolti, dunque, il contratto 'a tutele crescenti' non presenta, per i consulenti del lavoro, maggiore rischio di licenziamento rispetto a quello soggetto al regime dell’articolo 18, tant’è che, a 39 mesi dall’assunzione, risulta licenziato il 21,3% dei dipendenti assunti nel 2015 con il nuovo regime a fronte del 22,6% dei neoassunti con contratto tradizionale nel 2014. 

Le tutele crescenti ‘sopravvivono di più’

Il contratto a tutele crescenti, inoltre, 'sopravvive' di più rispetto a quello tradizionale: sempre a 39 mesi dall’assunzione, il 39,3% dei contratti stipulati nel 2015 continuano ad essere attivi contro il 33,4% di quelli sottoscritti in regime di articolo 18, sottolineano i consulenti. 

“Se si guarda, poi, alle motivazioni dei licenziamenti, quelli per motivo economico restano la principale causa di recesso (a 39 mesi dall’assunzione risulta licenziato per tale motivo il 18,5% dei neoassunti con contratto a tutele crescenti contro il 20,6% degli assunti con contratto a tempo indeterminato tradizionale) mentre il licenziamento disciplinare continua a interessare una quota marginale di neoassunti con le tutele crescenti (2,8% contro 2,1%)”, rimarcano i professionisti nel loro studio. 

Il Campione 

L’analisi è stata condotta confrontando gli esiti occupazionali dei contratti a tempo indeterminato stipulati a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del regime a tutele crescenti, con gli avviamenti effettuati tra il 2011 e il 2014 e, dunque, soggetti all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per un periodo pari a 39 mesi dall’attivazione ed escludendo i contratti a tutele crescenti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo triennale previsto dalla legge 190/2014 che, come è noto, ha avuto un impatto estremamente significativo sulle nuove assunzioni. 

La tenuta di questa tipologia di contratti, infatti, è maggiore rispetto a quella dei contratti a tutele crescenti che non godono dell’agevolazione. Considerando anche l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 194/2018 ha abrogato il rigido meccanismo di calcolo delle indennità, concludono i consulenti del lavoro.

I più letti