
Reddito di emergenza: i chiarimenti dell'Inps per ottenere il beneficio
Dallo scorso 10 novembre è possibile presentare la richiesta per il sostegno economico. L’Istituto di previdenza ha comunicato le nuove indicazioni da seguire per ottenere le due ulteriori mensilità - novembre e dicembre 2020 - previste dal cosiddetto "Decreto Ristori". LA FOTOGALLERY

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura straordinaria di sostegno al reddito, decisa dal Governo per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19
Decreto Ristori: i codici ATECO che possono accedere al beneficio
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha riconosciuto, se richiesta, l'estensione del REM per due ulteriori mensilità. La proroga è prevista per tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti, indipendentemente dal fatto che abbiano già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio in precedenza

L’Inps il 12 novembre, con il messaggio n.4247 ha fornito agli utenti le nuove indicazioni per richiedere il beneficio in basa al decreto-legge 137/2020

Per i nuclei familiari già beneficiari del REM D.L. 104, è previsto il riconoscimento d’ufficio delle ulteriori due mensilità, relative ai mesi di novembre 2020 e dicembre 2020

Per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza e per quelli ai quali il beneficio non è stato riconosciuto c’è la possibilità di riprovarci

Infatti è possibile richiedere il nuovo Reddito di Emergenza (di seguito anche REM D.L. 137), a seguito di una nuova presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020

La domanda dev’essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, che verrà individuato come il richiedente del beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

Per presentare la domanda è necessario che venga fornita anche una DSU ordinaria o l’ISEE corrente. Non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto

I nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente di un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie indicate nell’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020

Dovrà sussistere l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dall’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020 e dall’articolo 17 dello stesso decreto

Se in sede di istruttoria verrà verificata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, questo comporterà il rigetto della domanda

Se invece la non veridicità emergesse in seguito, ciò determinerebbe la revoca dal beneficio, la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre a possibili sanzioni

Il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, a partire dal 10 novembre 2020. La scadenza entro la quale vanno presentate le domande è perentoriamente fissata al 30 novembre 2020

La richiesta può avvenire attraverso il sito internet dell’INPS, che elenca anche requisiti e documentazione necessaria, autenticandosi con le proprie credenziali di accesso; gli Istituti di patronato; i Centri di assistenza fiscale

Il beneficio sarà erogato, secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda, attraverso bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A