I giudici rinviano la decisione al 25 agosto e lasciano in vigore il blocco disposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lo stop pesa anche sull’accordo di sponsorizzazione con la Lazio
Polymarket rimane oscurato in Italia. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso urgente presentato dalla piattaforma di prediction market, che mirava a sospendere il provvedimento con cui il 10 luglio era stata inserita nell’elenco dei siti proibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Polymarket è inaccessibile dal 27 luglio scorso. A dare la notizia è l’agenzia di stampa specializzata Agipro. Con un decreto pubblicato oggi, il Tar Lazio (Sezione Quarta Ter) ha respinto l’istanza di misura cautelare monocratica urgente presentata da Blockratize, Inc. e Adventure One Qss, Inc.. Le società avevano richiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui è stato disposto l’oscuramento del sito Polymarket ma il Tar Lazio ha negato il provvedimento d’urgenza in quanto il pregiudizio lamentato non presenta i requisiti dell’estrema gravità e urgenza tali da non poter attendere la discussione collegiale, fissata per il 25 agosto in Camera di consiglio. Lo stop pesa anche sull’accordo di sponsorizzazione con la Lazio.
La richiesta delle società ricorrenti
La richiesta delle due società ricorrenti riguarda due atti dell’Agenzia delle dogane e monopoli. In primis il provvedimento del 9 luglio con il quale era stata disposta “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Adm medesima dell’ordine di inibizione rivolto agli Internet Service Providers, da eseguirsi mediante il reindirizzamento all’indirizzo https://sito-inibito-giochi.adm.gov.it del dominio internet www.polymarket.com, nonché degli eventuali domini presenti o futuri direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo sito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente”. La seconda richiesta riguarda invece il provvedimento sempre di Adm del 10 luglio 2026 che inseriva “il nome a dominio polymarket.com al numero 3659 nell’elenco di siti di gioco da inibirsi”, oltre alla condanna di Adm all’integrale risarcimento del danno.