Superbonus 2026, arriva un nuovo modello dal 23 luglio: come si compila e le novità

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

C’è un nuovo modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta tra lo sconto in fattura e o la prima cessione del credito nell’ambito degli interventi edilizi realizzati sfruttando il Superbonus nel 2026. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quello che devi sapere

Come funziona il Superbonus nel 2026

Negli scorsi anni il Superbonus, specie con l’aliquota al 110%, è stato l’incentivo principale per gli interventi di ristrutturazione domestica. Introdotto nel 2020 dal secondo governo Conte, è stato poi man mano depotenziato, visto il forte impatto sulle casse pubbliche. Nel 2026 non è più accessibile a chiunque, ma continua a essere fruibile in casi residuali, cioè per gli immobili che sono stati colpiti e danneggiati dai terremoti in Abruzzo, in Lazio, in Umbria e nelle Marche (in sintesi nei territori interessati dai sismi del 2009 e del 2016-2017).

 

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Nuovo modello dal 23 luglio

Il nuovo modello per il Superbonus, con specifiche tecniche di trasmissione al Fisco, sarà utilizzabile dal 23 luglio 2026. Come sempre, le comunicazioni relative alle spese sostenute dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno seguente, quindi in questo caso entro il 16 marzo del 2027.

 

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I controlli dell’Agenzia delle Entrate

Resta sempre salva la possibilità che l’Agenzia effettui controlli automatici sui dati trasmessi, con possibile scarto della comunicazione in caso di anomalie o incoerenze.

Quali documenti inviare

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, per fruire del Superbonus, il contribuente deve inviare anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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Chi deve presentare la comunicazione

Nelle istruzioni pubblicate dalla stessa Agenzia, si ricorda che la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari va inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è sempre inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio o dal condòmino incaricato. In caso di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Come presentare la comunicazione

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il nuovo modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.

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Come si compila la comunicazione: i dati del beneficiario

Il frontespizio della comunicazione è composto da diverse sezioni. La prima è denominata “Dati del Beneficiario” e "Dati relativi al rappresentante del beneficiario”, dove deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica, del soggetto (persona fisica o comunque soggetto diverso da persona fisica) che comunica l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto. Nella parte dedicata ai “Dati relativi al rappresentante del beneficiario” - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d’imposta - va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente.

La sezione “Condominio”

La seconda sezione è denominata “Condominio” e sarà quindi da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio. Qui, deve essere indicato il codice fiscale del condominio e quello codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato.

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“Impegno alla trasmissione telematica”

Poi si trova la sezione “Impegno alla trasmissione telematica”. Qui, il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.

“Visto di conformità”

La quarta sezione è “Visto di conformità”, compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia lo stesso visto di conformità. Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

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Asseverazione efficienza energetica e asseverazione rischio sismico

Di seguito ci sono le “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”. La prima deve essere compilata dal soggetto che appone il visto di conformità nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. La seconda deve essere compilata dal soggetto che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l’asseverazione. In entrambe va barrata la casella “Polizza assicurativa” al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell’attestazione e asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile.

I Quadri

I Quadri

Ecco poi tutti i Quadri sugli interventi svolti.

  • Nel quadro A deve essere indicato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione. 
  • Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento. 
  • Il quadro C è composto da due sezioni: “Beneficiario” e “Soggetti beneficiari”, da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio.
  •  Nel quadro D – da compilare solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessionari/ fornitori – devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché l’ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

 

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