Bonus Casa 2026 ed Ecobonus, novità per la comunicazione ad Enea: cosa sapere
EconomiaIntroduzione
Con l'avviso pubblicato il 25 giugno, l'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha reso noto l'aggiornamento di bonusfiscali.enea.it, il portale online dove inviare le schede descrittive su interventi edilizi collegati a bonus casa ed ecobonus. Ecco cosa cambia.
Quello che devi sapere
La riqualificazione energetica
A poter beneficiare dell'ecobonus sono i contribuenti che eseguono interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti. Per i lavori che innalzano il livello di classe energetica è possibile detrarre una parte delle spese sostenute dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall'imposta sul reddito delle società (Ires). I titolari di reddito d'impresa possono usufruire della detrazione con riferimento agli immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione o dalla loro qualificazione come strumentali, beni merce o patrimoniali.
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A cosa serve la comunicazione Enea
Dalla conclusione dei lavori la legge fissa un termine di 90 giorni entro i quali è obbligatorio trasmettere la comunicazione all'Enea. Il passaggio si rende necessario per i soggetti che effettuano interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lett. h), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nell'elenco rientrano inoltre i lavori coperti dal decreto legge n. 63/2013 che ha introdotto l'ecobonus.
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Perchè il portale è rimasto fermo
Per gli interventi eseguiti nei primi mesi di quest'anno, il canale è stato sospeso con il portale rimasto fermo in attesa dell'aggiornamento sulle nuove regole che nel frattempo sono entrate in vigore. Dal 4 febbraio 2026 è diventato operativo il decreto legislativo n. 5 del 2026 che ha modificato il Dl 199/2021 in ottemperanza alla direttiva Red III sulle fonti rinnovabili. Mentre il decreto ministeriale del 28 ottobre 2025 ha introdotto novità sui requisiti minimi degli edifici con modifiche alla metodologia di calcolo e alla verifica della prestazione energetica.
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Cosa succede per i lavori iniziati dal 4 febbraio
Come anticipato nell'avviso Enea del 23 febbraio, il blocco momentaneo delle trasmissioni all'ente ha riguardato tutti i lavori eseguiti dal 4 febbraio 2026 fino alla conclusione dell'aggiornamento, ultimato il 24 giugno. Giovedì 25 giugno ha segnato l'inizio di una nuova fase: da questa data "scatta" il conteggio dei novanta giorni entro i quali occorre inviare le schede descrittive.
Assenza di decadenza
Per i lavori avviati dopo il 4 febbraio e conclusi prima del 25 giugno, i novanta giorni decorrono dal ripristino del portale considerato che durante la fase "ponte" non era materialmente possibile effettuare questo passaggio. Il periodo di fermo, pertanto, viene escluso dal conteggio, senza rischi di decadenza dal diritto a ricevere gli sconti fiscali.
Lavori avviati prima del 4 febbraio
L'avviso ricorda che gli interventi avviati prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, seguono la decorrenza classica. Il portale ha infatti accolto le comunicazioni da inviare entro i novanta giorni dalla fine dei lavori.
Lavori conclusi dopo il 25 giugno
Lo stesso discorso si applica ai lavori avviati dopo il 4 febbraio e terminati dopo il 25 giugno. Con il ripristino del portale telematico, il conteggio dei tre mesi canonici parte in automatico senza slittamenti.
L'importanza dell'aggiornamento informatico
L'avviso dell'agenzia presieduta da Gilberto Dialuce sottolinea l'importanza dell'adeguamento tecnico rispetto alle modifiche legislative. L'entrata in vigore di una nuova disciplina non basta a far partire i termini di decorrenza per la comunicazione. L'adempimento necessita sempre di uno strumento telematico in grado di recepirlo, in assenza del quale il calendario delle scadenze subisce un arresto temporaneo.
Cosa succede in caso di mancata o tardiva comunicazione
Va ricordato che la mancata o tardiva trasmissione delle schede descrittive all'Enea porta conseguenze differenti, a seconda che l'intervento rientri nel Bonus Casa o nell'ecobonus. Nel primo caso, il ritardo non compromette la detrazione come chiarito nella risoluzione 46/E del 2019 e dalla circolare 19/E del 2020. Sul fronte dell'ecobonus, l'Agenzia delle Entrate ha a lungo ritenuto il passaggio necessario ammettendo la sola remissione in bonis con la circolare n.2 del 2023. Sentenze recenti delle Cassazione, invece, escludono la decadenza a patto che le spese siano effettivamente sostenute e documentabili. Resta in ogni caso prudente restare nei termini temporali per evitare future contestazioni.
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