Pa, stop al pagamento delle fatture ai professionisti indebitati: cosa cambia
EconomiaIntroduzione
Da oggi, lunedì 15 giugno, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a versare le somme direttamente all’Agenzia delle Entrate, per pagare i debiti. Solo eventuali cifre rimanenti andranno al lavoratore autonomo. La nuova regola viene applicata a tutti i pagamenti emessi da questa data in poi, anche se la fattura è stata emessa prima del 15 giugno e a prescindere da qualsiasi importo. Le verifiche sulla posizione del professionista vengono effettuate dalle stesse Pa telematicamente, la compensazione scatta perà solo per debiti con il Fisco sopra i 5mila euro.
Quello che devi sapere
I controlli ai professionisti con debiti
Dal 15 giugno le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare il saldo di una fattura, devono verificare la regolarità fiscale del professionista prima di liquidare le parcelle. Se il lavoratore autonomo ha debiti con l’Agenzia delle Entrate, il pagamento viene bloccato. I controlli preventivi sono senza limite, indipendentemente dall'importo che la PA è tenuta a pagare.
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Cosa cambia per i pagamenti
Se la Pa riscontra un debito del professionista con il Fisco, il pagamento viene inviato direttamente all’Agenzia delle Entrate - Riscossione per saldare la quota dovuta del contribuente. L’eventuale eccedenza viene invece corrisposta al lavoratore autonomo. Per esempio: la pubblica amministrazione deve pagare una fattura da 15.000 euro a un professionista ma riscontra che quest’ultimo ha un debito con il Fisco di 5.100 euro. Secondo le nuove regole la Pa dovrebbe inviare i 5.100 euro alle Entrate per saldare il debito e la restante parte al professionista.
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Cosa succede se il debito è sotto 5mila euro
La procedura ordinaria di riscossione coattiva scatta solo se il debito è almeno pari a 5mila euro. Il nuovo sistema di controlli preventivi sui pagamenti dovuti ai professionisti riguarda sia le pubbliche amministrazioni che le società interamente partecipate dallo Stato. Lo stop ai pagamenti riguarda la somma complessiva dei debiti iscritti a ruolo sia nei confronti del Fisco sia in caso di mancati versamenti contributivi. Il conteggio va fatto sulla somma totale, per cui anche chi ha diverse cartelle di piccolo importo ma che sommate superano i 5.000 euro è soggetto alle nuove regole.
Le eccezioni
Restano escluse le cartelle per le quali è in corso un piano di rateizzazione con pagamenti regolari e quelle oggetto di sospensione. In questi casi la PA non effettua alcuna trattenuta e il compenso viene liquidato per intero. Dalle verifiche preventive sono escluse le società tra professionisti e le parcelle riferite a prestazioni di lavoro autonomo non abituale. Più incerta invece l'esclusione dei professionisti forfetari, per la quale gli esperti attendono chiarimenti dalle Entrate.
Meccanismo a tre passaggi
Il meccanismo per i professionisti prevede un sistema in tre passaggi: l’ente fa un controllo telematico prima di pagare la parcella, qualunque sia il suo importo; se emerge un debito a ruolo pari o superiore a 5.000 euro, la cifra necessaria a coprire la cartella esattoriale vie versata direttamente all’Agenzia Riscossione; se la fattura ha un importo superiore al debito il professionista riceve la somma residua.
La data di pagamento
La nuova regola si applica a tutti i mandati di pagamento emessi dal 15 giugno 2026, indipendentemente da quando è stata emessa la fattura ed eseguita la prestazione. Chi ha completato un incarico per un ente pubblico prima di quella data e attende ancora la liquidazione vedrà applicarsi il nuovo regime non appena il mandato viene disposto. La data rilevante è quella in cui la PA ordina il pagamento, non quella della prestazione o del documento contabile.
Su quali professionisti si applica la misura
La misura sui pagamenti dei compensi da parte della pubblica amministrazione si applica a tutti i soggetti che percepiscono compensi classificabili come redditi di lavoro autonomo, ovvero tutti gli esercenti arti e professioni. Si tratta di una platea molto ampia che comprende: avvocati, anche quelli che operano in regime di patrocinio a spese dello Stato; commercialisti; consulenti del lavoro; psicologi; medici che svolgono prestazioni per conto di enti pubblici; ingegneri; architetti; geometri; geologi; ausiliari del giudice; periti di parte. Rientra nel campo di applicazione qualsiasi professionista il cui rapporto con la PA generi compensi soggetti al regime del lavoro autonomo.
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Il contesto
La misura entrata in vigore oggi è una norma prevista dalla Legge di Bilancio 2025 , il comma 725. Il Ministero della Giustizia, con una circolare del 17 marzo, ha chiarito che le regole si applicano a tutti gli esercenti, arti e professioni. Inizialmente la compensazione era prevista senza riferimenti di soglia; per effetto di una modifica approvata dal Senato, la compensazione scatta solo in presenza di debiti fiscali pari a 5.000 euro.
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