Introduzione
Sono arrivate novità per quanto concerne il TFS e il TFR: l’Inps ha infatti pubblicato nei giorni scorsi una nuova circolare, che contiene il “quadro aggiornato e riepilogativo della disciplina che regola i termini di liquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto in favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni”. Ecco che cosa c’è da sapere.
Quello che devi sapere
Come cambiano i tempi di liquidazione
La novità principale riguarda i tempi per la liquidazione dei trattamenti: la circolare dell’Inps ricorda infatti che “il legislatore ha avviato un processo di rimodulazione del termine dilatorio del pagamento del TFS/TFR per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche”. L’istituto ha ricordato come l’ultima Legge di bilancio abbia ridotto da “dodici a nove mesi” il “termine dilatorio per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027”. Tuttavia questo non si applica a tutti.
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Le novità per i pensionati
L’Istituto Nazionale di Previdenza sociale ha infatti sottolineato come il taglio del tempo per il pagamento di TFS e TFR sia diposto “limitatamente ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione”.
Cosa succede in caso di dimissioni
Questo vuol dire che “continuano ad applicarsi i termini ordinari più lunghi” ai casi di “dimissioni volontarie del dipendente”, a seguito delle quali è necessario attendere ventiquattro mesi, e anche alla “scadenza del termine finale (fine incarico) per i rapporti di lavoro a tempo determinato”, per la quale invece il limite temporale è fissato in dodici mesi. La circolare sottolinea poi come i tempi di erogazione “differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro e dell’eventuale maturazione del diritto a pensione”.
Le modalità di pagamento di TFS/TFR
Per quanto concerne invece le modalità di erogazione delle prestazioni, il TFS o il TFR viene corrisposto in modi differenti in base alla cifra: questo infatti viene ricevuto “in unica soluzione, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50mila euro”. Invece arriva “in due importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50mila euro, ma inferiore a 100mila euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo”.
Le rate se si è oltre ai 100mila euro
Se invece l’ammontare complessivo del TFS o del TFR è superiore a quota 100mila euro, la prestazione viene erogata “in tre importi annuali”: la circolare spiega infatti che in questo caso “il primo importo annuale è pari a 50mila euro, il secondo importo annuale è pari a 50mila euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.” Inoltre “il pagamento delle rate successive alla prima resta confermato dopo dodici mesi dal diritto al primo pagamento”.
Cosa cambia in caso di APE sociale
Ci sono poi alcune informazioni per tutti quei “soggetti che accedono alla pensione con requisiti pensionistici particolari”, per i quali la decorrenza del pagamento di TFS o TFR è differente. In particolare, si legge ancora nell’ultima circolare dell’Inps, “in caso di accesso alla pensione con l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi e dell’APE sociale, i termini di pagamento non decorrono dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla data di compimento dell’età anagrafica prevista dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia”.
Le novità per chi ha usato quota 100 o 102
Se invece si ha accesso alla “pensione con la c.d. quota 100, c.d. quota 102 o in caso di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, il termine di pagamento decorre dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011”. In questo caso, dunque, “il TFS/TFR viene corrisposto agli aventi diritto non prima di ventiquattro mesi o di dodici mesi ed entro i successivi tre mesi, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dalla vigente normativa”. In ogni caso la data di raggiungimento del diritto teorico riferita a tali trattamenti pensionistici deve essere adeguata agli incrementi della speranza di vita previsti per il biennio 2027-2028 dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze.
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