Bonus donne 2025, domande al via da oggi: quali sono i requisiti e come funziona

Economia
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Introduzione

Scatta da oggi il bonus donne previsto dal decreto Coesione: si tratta di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne lavoratrici svantaggiate

Quello che devi sapere

I requisiti

Questo esonero riguarda donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 2 anni, ovunque residenti,
  • Donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, cioè le Zone economiche speciali),
  • Donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Per approfondire: Bonus giovani e bonus donne, arrivano i decreti attuativi. Come funzionano

A quanto ammonta

La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.

Per approfondire: Lavoro, metà delle donne occupate è concentrata in 21 professioni (53 per uomini). I dati

Durata dell’esonero

Ma quanto dura l'esonero? Nei primi due casi la durata vale per 24 mesi, mentre nel terzo caso 12 

I sei mesi prima

Va ricordato che nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità operativa o produttiva. Questa regola vale per il bonus donne in particolare applicato nelle Zes, zone economiche speciali 

Esclusione

Non si possono includere nel bonus donne i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, le imprese in difficoltà (Regolamento UE n. 2014/651) e i datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato

Incentivi cumulabili

Sono invece cumulabili i seguenti incentivi:

  • Maggiorazione del costo ammesso in deduzione fiscale per nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. 216/2023): si tratta di un beneficio fiscale e non contributivo;
  • Esonero dell’1% per le aziende con Certificazione della parità di genere (art. 5, legge 162/2021): nei limiti di 50.000 euro annui, è compatibile con il Bonus Donne;

Esonero contributivo sulla quota lavoratore madre:

  • Art. 1, commi 180-181, legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024);
  • Art. 1, comma 219, legge di Bilancio 2025: esonero parziale per madri con due o più figli

Incentivi non cumulabili

Il bonus donne non è compatibile con i seguenti incentivi:

  • Esonero per l’assunzione di donne svantaggiate ai sensi della legge 92/2012, art. 4, commi 8-11: prevede uno sgravio del 50% per 12 o 18 mesi in determinati casi. Se già fruito, va restituito con codice “M431” per accedere al nuovo esonero.
  • Incentivo NASpI (art. 2, co. 10-bis, legge 92/2012): pari al 20% della NASpI residua che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
  • Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (legge 68/1999, art. 13): in quanto anche questo incide sui contributi datoriali.
  • Decontribuzione Sud (legge 178/2020 e legge di Bilancio 2025): non cumulabile per le stesse lavoratrici e lo stesso periodo.

Nella lista vanno incluse anche alcune riduzioni contributive settoriali o territoriali, tra cui:

  • quelle per i datori agricoli in zone montane o svantaggiate;
  • le riduzioni per il settore edile (art. 29, D.Lgs. 244/1995);
  • contributi ridotti a carico del datore di lavoro nei Paesi extracomunitari non convenzionati (D.L. 317/1987)

La domanda all’Inps

Per ottenere la misura si può fare domanda telematica all’Inps. Deve contenere:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro
  • oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio

Le tempistiche a decorrere dalla domanda

L’invio della comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto deve avvenire prima dell’assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro dieci giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio).

Per approfondire: Gender gap, i dati Istat: il 40% delle donne over50 non lavora e non ha pensione